156 COMMEMORIALI, LIBRO XXXI. 64. (63). — 17 54, Aprile 13. — c. 171. — Copia di lettera (in italiano) dell’imperatrice Maria Teresa, all’arcivescovo di Gorizia. Avendo questo ottenuto da Roma, senza il consenso imperiale, una bolla pel trasporto del diritto parrocchiale di Aquileia nell’ antica cattedrale, contro il convenuto con Venezia, per cui il diritto competeva alla chiesa di S. Giovanni in Foro, gli ordina di spedire la bolla stessa alla corte, di non eseguirla, e di giustificarsi (v. n. 63). Trasmessa dall’ ambasciatore a Vienna. L’ Originale esiste sotto il n. 984 nei Patti Sciolti, serie I, b. 46, e venne rimesso a Venezia con dispaccio n. 74 dell ambasciatore veneto in Germania, Pietro Cappello. 1754, Luglio 3. — V. n. 69, all. 7. 1754, Luglio 13. — V. n. 66, all. B. 65. (68) — 1754, Luglio 16. — c. 178 t.° — Versione in italiano di co-zeto o istrumento in cui si dichiara : Essendosi dal sultano di Turchia ordinato ad agà Mehemet, pascià di Bosnia ed Erzegovina, di procurare un accordo circa le pretese di Venezia verso i ragusei che navigano nell’Adriatico o vi esercitano la pesca, in seguito a pratiche fatte dal pascià con Francesco Grimani, prov-veditor generale in Dalmazia e Albania, e colla signoria di Ragusi, il colonnello Giuseppe Zannoni pel Grimani e Matteo Sorgo per la detta signoria, alla presenza del pascià in Traunich, pattuiscono : In luogo del diritto di transito che le navi de’ ragusei pagavano finora a Venezia, in riconoscimento della signoria di questa sull’ Adriatico, d’ ora in poi i due rappresentanti di Ragusi che si recano a far ufficio di complimento col capitano veneto in golfo al suo uscir di carica, dovranno portargli ogni tre anni un bacile d’ argento del valore di 20 zecchini veneti. I navigli veneziani incontrando legni e barche di ragusei non li molesteranno. I sudditi veneti non entreranno ne’ boschi dei ragusei a tagliarvi legne, nè molesteranno o danneggeranno in modo alcuno questi ultimi e le loro proprietà, nè impediranno loro la pesca nelle proprie acque, il che fu pattuito già 162 anni dalla republica per l’isola detta Sussaz. Testimoni : Scehri Zoadar del defterdar di Costantinopoli, Seid Mehemet effendi scrivano della camera, Abdullah agà chiaia dei chiaus, Ibraim effendi scrivano, Mustafà effendi defterdar dei timari, Mehemed bei defterdar chiaiassi e Mustafà effendi defterdar, tutti e sei della Bosnia. Nel titolo del documento è detto che fu « legalmente stipulato e bollato » da Ghiulsini Mehemet effendi fu cadi di Iosliza (Ioslowitz), ora naib di Brod, e da Ali effendi già cadì di Usiza (Usje), ed ora cadì specialmente incaricato del presente affare. Segue traduzione dell’ attergato all’ originale, con cui agà Mehemet pascià suddetto approva la convenzione, ed ordina sia eseguita. Il tutto è tradotto da Tomaso Navon, dragomanno publico. Si nota che il Grimani spedì il documento col dispaccio 29 luglio ; che il 24 agosto fu invitato a mandarne copia in turco, il che eseguì col dispaccio