doge: ALVISE IV MOCENIGO. 185 stinatarl. Per quelli di passaggio a Milano e diretti per altri stati si pagheranno al corriere soltanto i dieci soldi stabiliti. Il corriere veneto di Lione potrà recarsi settimanalmente a Milano per levare il dispaccio di Francia portato dalla staffetta di Ginevra, a condizione di portarsi direttamente con la sua sedia al regio ufficio e consegnarlo al corriere ordinario di Venezia. I pacchetti diretti lungo la strada nello stato di Milano dovranno consegnarsi dal corriere ai sin goli mastri di posti, i quali saranno tenuti pagargli il porto convenuto. -Art. 7. Giunto il corriere all’ ufficio di Milano, saranno pesati in sua presenza i mazzi in monte e poi divisi ; 1’ ufficio dovrà avvisare il corriere se intenda esaminare paratamente le lettere per rilevare .se il riscontro sia stato eseguito regolarmente. — Art. 8. I ministri della compagnia dei corrieri residenti in Bergamo, dovranno ogni giovedì spedire un pedone patentato a Milano con le lettere di Bergamo, e nel sabato dovrà ritornare, allo scopo di prendere le lettere per la sua città. Verrà retribuito con lire cinque settimanali dall’ufficio di Milano. — Art. 9. Lo stesso dovrà essere osservato dai ministri di Crema, il cui pedone dovrà essere spedito il martedì, dovrà ripartire il mercoledì e verrà pagato con lire tre settimanali. — Art. 10. Sarà proibita da una parte e dall’ altra ogni introduzione di pedone, cavallaro, o vetturale, che non sia compresa nella presente convenzione. — Art. 11. Sarà proibito ai corrieri veneti di ricevere lettere o pacchetti da Roma diretti a Milano, o ricevere a Milano quelli diretti a Roma, Romagna e Napoli, come pure quelle e quelli per Mantova, Parma, Piacenza, Reggio e Guastalla. — Art. 12. Le staffette che si spediranno dagli uffici di posta veneti, saranno puntualmente servite dai mastri di posta di Milano al prezzo di tre paoli ed in ragione di posta. Quelle spedite da Milano per Venezia o luoghi lungo la strada, verranno regolate a tre paoli per posta, avvertendo che da Bergamo a Fusina si regolano a poste 18 ]/2 che importano paoli 55 Vg, aumentati di sei paoli pel traghetto della laguna. Si regoleranno reciprocamente i conti di tre mesi in tre mesi. — Art. 13. I rispettivi sovrani in caso di contravvenzione prenderanno i provvedimenti da loro creduti opportuni. — Art. 14. Durante la presente convenzione non si potrà fare con stati esteri alcun contratto che possa nuocere ad essa. — Art. 15. In caso che per rivoluzione delle cose d’Italia, o per publica calamità, non si potesse dare adempimento alla convenzione, questa si riterrà annullata. B) Articoli per la corrispondenza del regio ufficio di Mantova coll’ufficio dei corrieri veneti : Art. 1. Il corriere mantovano dovrà fare il suo viaggio per Venezia in posta, usando delle stazioni di Sanguinetto e Bevilacqua, e calcolate tre poste dalla prima oltre il confine fino ad Este, donde potrà proseguire il suo viaggio o con le barche di Este, Padova e Fusina, o con la posta, La compagnia dei corrieri della república farà prestare al mantovano fino ad Este ed anche fino a Fusina, quando ne fosse richiesto, i cavalli che gli abbisognassero, verso pagamento, per ogni posta, di lire venete nove per ogni paio, e quattro e mezza per un solo cavallo, non compresa la mancia ai postiglioni, che sarà di trenta soldi per ogni stagione. I ponti e passi saranno gratuiti sì pel corriere mantovano che pel veneto. — Art. 2. Il corriere mantovano consegnerà COMMEMORIALI, TOMO Vili. 24