DOGE: FRANCESCO LOREDAN. 175 per le vie del Tirolo e Friuli o per altre della terra ferma, per esser vendute a Venezia, il solo dazio dell’ uno per cento. — 2. Le manifatture di lana e stame (eccettuati i panni) provenienti per la stessa causa a Venezia dai reali stati, pagheranno il tre per cento d’ aggravio. — 3. Tutte le manifatture sassoni che di là saranno trasportate a Venezia per mare o per terra, a solo scopo di transito, pagheranno 1/3 per cento. — 4. Le manifatture suddette che venissero caricate su bastimenti provenienti dal Baltico e per le quali non si dovesse pagare che 1/3 per cento, potranno essere trasbordate da un legno all’ altro senza altra spesa, e mancando occasione di trasbordo, saranno conservate nelle dogane di Venezia o di Verona fino al momento di congiuntura di imbarco per altri stati. — 5. Verrà stabilita in Venezia una casa della compagnia dei mercanti sassoni che sarà, insieme col suo direttore, esente da qualunque tassa o taglione. — 6. Nelle spedizioni di merci per mare ad Amburgo con navigazione veneta, sarà confermato alla compagnia sassone quanto le fu concesso dal senato nel 1749. — 7. Nelle controversie che insorgessero tra mercanti sassoni in Venezia o nella veneta terraferma, si deputerà un magistrato pel giudizio di prima istanza, ritenuta quale giudicatura d’ appello la quarantia od il collegio. — 8. Sarà proibita ad ambe le parti la vendita delle merci al minuto, la quale dovrà esser fatta a pezze intere. — 9. Tutti i drappi di seta, lavorati in Venezia, cioè, velluti lisci e in opera, damaschi di paragone e alla lucchese, drappi alla cavaliera ossia droghetti, cordoloni, rasi, terza nelle, ammuerri (moerri), tabinetti, podusuè, manti, nobiltà, fazzoletti, purché non abbiano oro e siano trasportati negli stati di sua maestà a scopo di vendita, non pagheranno che il 2 per cento, e quelli provenienti da altre nazioni saranno soggetti al dazio generale (eccettuati quelli della città di Lipsia a motivo delle sue tre fiere franche). — 10. Il pelo di cammello e il fil di capra che da Venezia verranno trasportati negli stati elettorali, saranno esenti da ogni dazio. — 11. Tutte le manifatture venete e del levante che passeranno per transito negli stati elettorali, pagheranno solo 1/3 per cento. — 12. Il re di Polonia ordinerà ai suoi ministri di accelerare la costituzione della casa di commercio sassone in Venezia. — 13. Si autorizza lo stabilimento di una casa di commercio in Dresda tra i mercanti veneti e i sassoni. — 14. A garanzia delle merci dell’ uno e dell’ altro stato, dovranno esser queste racchiuse in casse ben condizionate ed accompagnate da fedi di magistrati delle rispettive città con bollette indicanti il numero delle casse, la qualità e quantità delle pezze con le rispettive bracciature, e per il pelo di cammello e il fil di capra, il numero delle balle col rispettivo peso. — 15. Per metter d’accordo il dazio per i cammellotti, che in Venezia è fissato a un tanto per pezza, ed in Sassonia a un tanto per cento, i commissari si atterranno al convenuto pel valore delle telerie e formeranno una tariffa a tenore della quale i doganieri esigeranno il dazio del tre per cento. — 16. Si converrà pure sui mezzi per evitare le frodi sotto nome di transito. — 17. La durata del presente trattato sarà di 15 anni. — 18. Ed avrà principio di esecuzione dopo la ratifica delle parti contraenti. Fatto a Venezia. — Sottoscritto dai due commissari.