DOGE: ALVISE IV MOCENIGO. 193 Casnador, Razi Giusuf, secondo giaia, Machinet Selli, primate del cantone, e Aclimet, scrivano del divano. In seguito alla rottura dell’ art. 23 del trattato di pace (al n. 24) avvenuta per cagione della nave tripolina capitanata da Reis venturiere, introdottosi nel porto di Zara, nati litigi per 1’ uccisione, da parte dei veneti, di alcuni uomini che si trovavano su detta nave, vennero delegati alla formazione dell’ inchiesta, il suddetto N. II. Giacomo Nani ed Ali pascià, i quali stipularono i seguenti capitoli : 1. Conferma della pace conclusa con le precedenti capitolazioni. — 2. Consegna al capitano Nani dei bastimenti veneti presi nel frattempo ed ora in potere del pascià, con tutte le merci, attrezzi ed uomini. — 3. Consegna da parte del pascià di un martegno in luogo del naufragato, e pagamento ai veneti di 200 zecchini d’ oro, 10 schiavi del bagno, un carico gratuito di sale alla nave del capitano Tarabochia ; pagamento al console veneto di 10 mila moggi di sale tratto dal luogo di Suara; conferma delle convenzioni stabilite circa i sali. — 4. Consegna ai relativi proprietari Francesco Biasini e Gio. Batta Genova delle navi venete loro sequestrate nei porti della Canea e di Scio. — 5. Siano castigati, con la sovrainten-denza del console veneto, il reis e gli altri che violarono il trattato. — 6. A maggior osservanza dell’articolo 23 violato, si stabilisce che in avvenire sia severamente gastigato chi contravvenisse a quello ; si ordina che i corsari tripolini non esercitino il loro corso nelle acque ed isole dei veneziani, nè s’ inoltrino nelle isole della Sapienza poste in faccia alla Morea fino al capo di Santa Maria (di Leuca) ; e questo capitolo, cosi ridotto, sarà incluso in tutte le patenti rilasciate ai corsari. — 7. Se in avvenire insorgesse qualche affare appartenente a veneziani, dovrà il pascià chiamare a sè il console e consegnargli le lettere, per la cui risposta si attenderanno otto mesi, durante i quali rimarranno le cose nello statu quo, e non si potrà arrecare alcun oltraggio ai sudditi veneti. — 8. Se la pace dovesse esser rotta, il console e sudditi veneti dimoranti in Tripoli saranno liberi di ritornare alla loro patria. — 9. Se alcuno dei corsari tripolini entrasse nelle acque venete ed accadesse che venissero uccisioni sulle navi dell’ una e dell’ altra potenza, ciò non darà luogo a litigio alcuno, avendo per l’infrazione al capitolo 23, All pascià dimostrato sommo dispiacere, e confermato il convenuto nei particolari dei sali di Suara. 11 console veneto in Tripoli godrà di tutti i vantaggi e benefici accordati agli altri consoli di quelle coste. Si dichiara infine che con quest’ atto di capitolazione viene stabilita la pace, essendo intervenuto in esso anche il console veneto in Tripoli, co. Giuseppe Bal-lovich. Fatta come sopra e sottoscritta la traduzione da Donato Sanfermo, publico dragomanno. La traduzione originale fatta dal Sanfermo esiste nella serie documenti turchi, busta : Documenti Tripolitani, fase. Tripoli, n. 340. 36. (36) — 1766, Settembre 8. — c. 98 t.° — Traduzione dallo spagnolo di lettera del marchese Grimaldi segretario di stato del re di Spagna (Carlo III), intorno a reciprocità di trattamento nel solenne ingresso dell’ ambasciatore spa- COMMEMORI ALI, TOMO Vili. 25