212 COMMEMORI ALI, LIBRO XXXIII. rena ecc., cesareo reale luogotenente, governatore e capitano generale nella Lombardia austriaca, circa la rinnovazione, per anni cinque, della convenzione 1767, maggio 9 (v. n. 37, Commemoriale XXXII), per 1’ arresto dei banditi e malviventi fra gli stati della Lombardia austriaca e gli stati veneti. Conforme al proclama del doge di Venezia (v. n. 5). Dato a Milano il 9 marzo 1775. — Sottoscritto da Ferdinando, dal co. di Firmian e da Corrado Olivera Fuentes. Stampa: “In Milano, nella regia ducal corte, per Giuseppe Ricliino Mala-testa, stampatore regio camerale,, L’ Originale, come al n. 5. 1775, Settembre 9. — V. n. 7. 7. (7) — 1775, Settembre 29. — c. 13. — Convenzione fra S. M. I. R. A. da una parte, e la república di Venezia, dall’ altra, circa la somministrazione dei sali di Tripoli e S.ta Maura, per lo stato di Milano, fatta a mezzo dei delegati Carlo co. di Firmian e Simeón Cavalli. Per il periodo di anni dieci a decorrere dal 1 gennaio 1775 passato, le publiche galere somministreranno staia novantadue mila annue di sale di Tripoli e moggia quarantadue annue da staia settanta, di sale di S.ta Maura. Lo staio sarà del peso di libbre grosse ventiquattro di once ventotto 1’ una, del peso di marco camerale di Milano. Non si farà alcuna eccezione nella qualità o quantità dopo che i sali saranno posti nelle canarole. Si conviene il prezzo in ducati veneti (da lire sei, soldi quattro) quattordici e mezzo il moggio di staia settantacinque, per il sale di Tripoli, e ducati veneti dodici il moggio di staia settanta, per quello di S.ta Maura. Al principio del contratto si somministreranno, a titolo di scorta, staia novan-tamila di sale di Tripoli e staia tremila di S.ta Maura, da pagarsi solo al termine del contratto. Secondo il bisogno ed a richiesta della finanza di Milano, la quantità di sale da consegnarsi sarà aumentata annualmente, agli stessi prezzi e condizioni di consegna, sino a staia settantamila di Tripoli e staia mille di S.ta Maura. La condotta fino alla Mesóla sarà fatta dalla fraglia dei paroni, sotto la sorveglianza del magistrato al sai, verso il compenso di venete lire quattro per ogni moggio. Si accorda un aumento nella condotta di dieci soldi per ogni moggio quando fossero comandate discipline per riguardi di salute nelle comunicazioni dei due stati e di quello pontificio intermedio, per le quali occorresse un aumento di spesa nei trasporti. Il carteggio occorrente per la esecuzione del contratto, sarà tenuto da Giuseppe Bonomelli, notaro del magistrato al sale, e da Francesco Domenico Manenti, interinalmente incaricato per la regia finanza di Milano. Qualora a motivo di peste o guerra negli stati veneti e nella Lombardia austriaca, per la interrotta navigazione fosse impedito il corso del contratto, questo s’intenda sospeso e non troncato. Data l’attuale scarsezza delle saline, per il primo anno sarà tollerato il ritardo nella consegna del sale fino al primo semestre del venturo anno 1776.