DOGE: DOMENICO CONTARINI. 37 articoli nuovameate aggiunti nelle capitolazioni n. 73, a fianco dei quali si posero dilucidazioni e commenti circa i vocaboli usativi, quali: Franchi (coloro che vivono co! rito latino); rito latino (coloro che riconoscono il papa come capo della chiesa); rito greco (quelli che come capo della chiesa ritengono il patriarca di Costantinopoli); Coumano (chiesa del Santo Sepolcro); Porta (corte del gran signore); Galata (città già bastionata dai genovesi, ora borgo di Costantinopoli); chiesa dei gesuiti (quella di S. Benedetto); dei cappuccini (la chiesa di S. Giorgio); imposte turche (Avasive) dazio del 3 per cento che pagano gli inglesi ed olandesi (ridotto per tutti in luogo dell’8 che pagavano i veneziani, del 5 che pagavano i francesi); dazi da pagare in moneta corrente (anziché in piastre); titolo d’imperatore al re di Francia; messetaria (nella misura che pagano gli inglesi); tesqueret (quietanza rilasciata dai doganieri) ; scale di Levante (luoghi di gran traffico); dragomanni (interpreti); divieto del vino ai turchi (non ammessi i bevitori in giudizio); aspri 4.000 (corrispondono a 40 scudi); Divano (consiglio presieduto dal gran visir): usanza turca detta anche Gerema (costume di far pagare 400 scudi ai vicini del luogo dove sia commesso un omicidio). Seguono due nuovi articoli: i legni con bandiera francese saranno esenti dal diritto del capitan pascià (comandante supremo della marina): tutte le navi francesi sono fatte esenti da qualsiasi visita nei porti turchi. 73 (116). — 1673, Maggio 28. — c. 300-308. — Versione in italiano, scritta su carta, di firmano, con cui Maometto IV sultano di Turchia, servo delle città di Mecca e Medina, protettore e governatore di Terra Santa, dominatore dell’Asia ed Africa e degli stati di Temesvar, Bosnia, Segutuar, Agria, Anatolia, Caraman, Arabia e Siria, delle isole di Candia, Rodi, Cipro, Diarbequir, Aleppo, Cairo, Van, Erzerum, Damasco, di Babilonia, Balsora Arrach, Egitto, Cairo, Algeri, Tunisi, la Goletta, Tripoli di Berberia, ed in particolare di Costantinopoli : A richiesta di Carlo Francesco Olier marchese di Nointel, consigliere nei consigli di Parigi, ambasciatore del re di Francia Luigi, rinnovando le concessioni antiche fatte da Maometto e Solimano ed accordandone di nuove, dichiara: Saranno liberi i francesi di recarsi a Gerusalemme e liberi pure i religiosi addetti alla chiesa del Santo Sepolcro. È permessa l’importazione in Turchia del cotone e dei cordovani e 1’ esportazione di cera e cuoi. Non si esigeranno diritti sulle monete francesi. Non si faranno schiavi, nè spoglieranno i mercanti francesi trovati su navi nemiche. Nè si cattureranno navi francesi portanti vettovaglie a nemici. Nè si faranno schiavi i turchi imbarcati su quelle. I francesi non porteranno a nemici de’ turchi provvigioni avute da navi di questi, ma i turchi non potranno catturarli. Le merci francesi saranno tiattate come in passato. I francesi potranno riesportare le merci invendute senza pagar dazio. Nei porti di Barberia i francesi potranno avere munizioni e attrezzi navali, quei corsari non dovranno molestarli; trovandosi schiavi francesi presso di essi, saranno liberati e riavranno ciò che loro fu tolto ; si castigheranno i corsari che contrafacessero e si deporranno i loro governatori ; i corsari non saranno ricevuti nei porti francesi. I francesi potranno