196 COMMEMORIALI, LIBRO XXXII. oltre le predette, altre staia 150000. — Art. 5. Il prezzo di detti sali resta convenuto in ragione di ducati 12 veneti al moggio, regolato questo, quanto ai sali di Trapani, a staia 70, e per quello di Tripoli, a staia 75 di peso di marco camerale di Milano. Il ducato sarà ragguagliato a soldi 55 e denari 2, moneta di Piemonte. — Art. 6. Volendo le regie gabelle avere un quantitativo maggiore delle staia 22340 di sali di Tripoli, e ciò per altre staia 40000 annue, dovrà il partitante fornirle al prezzo di ducati veneti 15 ed un terzo per ogni moggio di staia 75. — Art. 7. Detti sali di Trapani e di Tripoli dovranno essere consegnati ben netti, ben graniti, maturi, stagionati e mercantili. — Art. 8. Le staia soprannominate dovranno essere in peso di marco camerale di Milano da libbre grosse 24 da oncie 28 pur di Milano per cadauna libbra. — Art. 9. La consegna dovrà cominciarsi al 1 marzo di ciascun anno, incominciando dal 1770, 0 prima, se le regie gabelle lo richiedessero, e sarà ultimata al più tardi nei primi giorni di novembre. — Art. 10. Il pagamento verrà fatto all’Alberti ni od al suo legale rappresentante in Torino, dietro rilascio di regolare quietanza. — Art. 11. Sarà in facoltà delle regie gabelle di nominare in Venezia persona che assista alla consegna, peso e ricognizione dei sali. — Art. 12. In caso di guerra, peste, od altro impedimento, per cui non si potessero avere in Venezia 1 sali da Trapani o Tripoli, dovrà il partitante provare con documenti alle regie gabelle, la impossibilità di rimettere sali di dette provenienze, potendo in allora somministrare quel sale che sarà in grado di avere. Se ci sarà guerra, peste od altro impedimento lungo il Po ed il Ticino, il presente contratto rimarrà sospeso finché durerà l’impedimento. — Art. 13. Non adempiendo il partitante i suoi obblighi, sarà libero alle regie gabelle di provvedersi altrove di quella quantità di sale che non fosse fornita, a tutte spese e rischio del partitante medesimo. — Art. 14. Sarà a carico delle regie gabelle, 1’ addiman-dare il transito dei sali giusta il solito a Venezia, ed a peso del partitante, e ciò a tutte spese di esso. Dovrà 1’ Albertini fornire le opportune cauzioni a garanzia delle regie gabelle. Presente il mastro uditore e patrimoniale camerale Ramina, che promette F intiera osservanza del presente contratto. Fatto a Torino. — Sottoscritto dal Bertolini, dal Ramma, da Giovanni Albertini, dai testimoni Lorenzo Pisanelli e Giuseppe Prunotti, e dal primo segretario Alloat. — Riconosciuta la firma dell’Alloat da Giovanni Berlendis, residente veneto a Torino. 41. (49) — 1769, Agosto 29. — c. 122 t.° — Articoli del trattato di commercio tra sua altezza serenissima Federico Angusto, duca elettore di Sassonia, e la republica di Venezia. — Art. 1. Ogni sorta di telerie fabbricate negli stati elettorali ed ereditari di S. A. S. il duca, elettore di Sassonia, eccettuate le miste di filo e bombace, e cioè fine ed ordinarie, bianche e greggie, e lustre, tessute in opera, tinte e dipinte, indiane, servizi da tavola, tele battiste, cam-brate, terliccie, fazzoletti, ecc., da tre grossi al braccio, di moneta di Sassonia, corrispondenti a 28 soldi al braccio, di moneta veneta, qualora siano trasportate a Venezia per le vie del Tirolo, Friuli ed altre di terra ferma per esser ven-