DOGE : DOMENICO CONTARINI. 33 e sudditi veneziani non saranno molestati dagli ufficiali e sudditi turchi. Si dichiara estinto il credito di 300.000 zecchini dovuto già da Venezia alla Turchia in forza della pace col sultano Selim. Il sultano promette di osservare i presenti patti fino a che li osservi Venezia e questa non favorisca i di lui nemici. La convenzione relativa ai corsari, stipulata dal sultano Amurat IV e rinnovata da Ibraim, è confermata. Dato in Candia all’ultimo della luna di Silchizò l’anno 1080. La traduzione, mandata dall’ambasciatore straordinario Alvise Molili con suo dispaccio 24 Maggio 1670, è firmata dal dragomanno Tomaso Tarsia. (Dispacci Costantinopoli, filza 154/ 60. (53) — 1670, Agosto 20. — c. 135 t.° - Versione in volgare di ordine del sultano dei turchi al sangiacco e ai cadi della Morea. Essendo stato pattuito con Alvise Molili ambasciatore veneto che sia permesso ai negozianti veneziani di recarsi a trafficare in quel paese, il sultano ingiunge ai destinatari di uniformarsi a tale disposizione e di non permettere che i detti commercianti siano molestati dai voivodi di Gastuni, nè da altri (v. n. 59 e 63). Dato ili Adrianopoli sotto i primi della luna di Rèbel-àkhir l’anno 1081. Tradotto da Giacomo Tarsia. 61. (56). — 1670, Agosto 20. — c. 137 t.° — Versione come al n. 63 di ordine al cadi di Smirne. A richiesta di Alvise Molin che s’ era lagnato per indebite esazioni degli ufficiali di Smirne e di Gallipoli a danno dei navigli veneziani partiti da Costantinopoli, comanda che in nessun luogo si esiga da essi più di quello è convenuto nei trattati. Dato e tradotto come il n. 60. 62. (57). — 1670, Agosto 29. — c. 138. — Versione di ordine del sultano al pascià di Bosnia, al cadì di Bosna-Serai e al defterdar dell’ erario di Bosnia. Premesso che dopo la conclusione della pace con Venezia fu istituito un emin nella scala di Spalato per la riscossione dei dazi ai confini della Bosnia, che ciò non ostante il musselini del sangiaccato di Clissa pretende dai viandanti il pagamento della gabella detta baz e di altre, il sultano comanda che i destinatari veglino acchè i viandanti non siano molestati con indebite esigenze, e che i contravventori siano denunziati alla Porta. Dato in Adrianopoli il 13 della luna di Rèbel-àkhir l’anno 1081. Dato e tradotto come il n. 60. 63. (54). — 1670, Agosto 20 (circa). — c. 136. — Versione in volgare di ordine del sultano dei turchi al bei di Scutari (Albania) e al cadì di Dulcigno. A richiesta di Alvise Molin, ingiunge loro di far restituire tutto ciò che alcuni sudditi usciti da Dulcigno predarono in quelle acque a mercanti veneziani e ad altri di Zaute; e questo nel caso che i fatti siano seguiti dopo la conclusione della pace con Venezia. Dato e tradotto come il n. 60. COMMEMORIAU, TOMO Vili. 5