198 COMMEMORIALI, LIBRO XXXII. agli abusi ed alle frodi che potessero essere commesse: — Art. 17. Per i cammel-lottami e stami, sarà convenuto tra i plenipotenziari il loro valore e fissata la tariffa da essere appesa negli uffici di dogana. — Art. 18. Si studieranno i mezzi necessari per evitare che, sotto nome di transito, non abbiano ad essere commesse frodi. — Art. 19. Il presente trattato durerà 15 anni, e comincierà ad esser posto in vigore al compimento del trattato 1756. Dato a Venezia. —- Sottoscritto da Gregorio Agdollo, plenipotenziario di Sassonia, e da Gio. Alvise II Mocenigo, plenipotenziario veneto. L’Originale, con le firme e sigilli in cera dei plenipotenziari, trovasi inserto al decreto del senato 1770, 29 settembre, nella filza Deliberazioni Senato Corti, n. 340 (807). 42. (41) — 1769, Settembre 23. — c. 109. — Memoria presentata dal residente veneto a Torino, Giovanni Berlendis, al cav. Raiberti, primo ufficiale della secreteria di stato per gli affari esteri. Avendo la republica avocato a sè il contratto dei sali, stabilito nel 16 febbraio (n. 40), desidera che i pagamenti, di cui all’ art. 10, siano fatti in Venezia nelle mani di Ignazio Testori, autorizzato a ciò dal senato. Inoltre, per assicurare il trasporto dalle salere publiche fino ai confini, e per impedire i contrabbandi, potrà essa usare tutte le possibili cautele senza alcun aggravio per l’impresario delle condotte. 1769, Ottobre 2. — V. n. 44. 43. (42) — 1769, Ottobre 14. — c. 110. —- Risposta del cav. Raiberti alla memoria del residente Giovanni Berlendis. Dichiara che sua maestà (Garlo Emanuele I) si adatta ai desideri espressi dalla republica, di far pagare cioè a Venezia nelle mani di Ignazio Testori, quanto nell’art. 10 del trattato (n. 40), venne stipulato con Giovanni Albertini in materia di sali, e di assicurarsi con ogni cautela per evitare il contrabbando nel trasporto dalle salere venete fino al confine. 44. (43) — 1769, Novembre 24. — c. 111. — Maria Teresa imperatrice ecc., ratifica il trattato conchiuso in . Venezia fra i plenipotenziari co. Jacopo Durazzo, suo ambasciatore presso la republica, ed Andrea Tron, cav. savio del consiglio. Fatta in Vienna. — Sottoscritta dall’ imperatrice, da Venceslao Antonio di Kaunitz-Rittberg, e controfirmata per mandato, da Enrico Gabriele di Col-lenbach. Allegato : 1769, Ottobre 2. — Resesi necessarie qualche dichiarazione e qualche aggiunta alla convenzione 1652, per regolare il sistema della spedizione delle lettere andanti e venienti tra Vienna e Venezia, i plenipotenziari suddetti, ritenuta ferma la convenzione accennata, devennero alla stipulazione dei seguenti articoli : Art. 1. Le istruzioni che dalla corte di Vienna si daranno all’ amministrazione del suo ufficio postale in Venezia, saranno comunicate alla republica