178 COMMEMORALI, LIBRO XXXII. turbare la quiete e il buon governo dei sudditi, e prega la signoria di volerlo ritirare in prova di affetto al vicario di Cristo. Data in Roma, presso S.ta Maria Maggiore. Una copia in carta, senza sigillo e senza firme, esiste sotto il n. 849 delle Bolle ed Atti della Curia Romana, b. 19. 17. (17) — 1758, Agosto 11. — c. 31 t.° — Clemente XIII al doge ed alla república di Venezia. Ringrazia per gli offici fatti a nome loro dall’ ambasciatore Pietro Correr, di cui tesse gli elogi. Prega la signoria di non esporre all’ incomodo di un lungo viaggio gli ambasciatori a lui destinati, Angelo Contarmi, Alvise Mocenigo, Marco Foscarini e Alessandro Zen, cavalieri e procuratori, ed i cavalieri, Andrea Tron, Antonio Diodo e Paolo Renier, savio del consiglio. Data in Roma, presso S.ta Maria Maggiore. — Sottoscritta da Gaetano Amato. L’Originale esiste sotto il n. 828 delle Bolle ed Atti della Curia Romana, b. 19. 18. (18) — 1758, Agosto 19 — c. 32 t.° — Clemente XIII al doge ed alla república di Venezia. Esprime la sua riconoscenza pel ritiro spontaneo del decreto 7 settembre 1754 (v. n. 16). Data a Roma, presso S.ta Maria Maggiore. Copia cartacea esiste sotto il n. 850 delle Bolle ed Atti della Curia Romana, b. 19. 19. (19) — 1759, Marzo 6. — c. 33. t.° — Convenzione tra lo stato pontificio da una parte, e gli stati della república veneta dall’ altra, per 1’ arresto dei banditi e malviventi. I plenipotenziari Luigi Maria Torrigiani, cardinale segretario di stato, per il pontefice, e Pietro Correr, per Ja república di Venezia, stabiliscono : 1. I banditi con pena capitale non possano in modo alcuno abitare nè dimorare nei rispettivi domini e se presi entro gli stati, dovranno essere reciprocamente consegnati allo stato che li avrà banditi ; coloro che gli ammazzassero, oltre l’impunità, avranno anche un premio ; chi desse loro alloggio soggiacerà alle pene dei ricettatori. — 2. Quei malfattori contro ai quali non fosse stata pronunciata sentenza, ma che per titolo del reato dovessero soggiacere alla pena di morte naturale o civile od a quella della galera, dovranno essere consegnati a quello dei detti domini dove avessero commesso il reato. — 3. Se il reo al tempo della richiesta avesse commesso un delitto nel territorio dove fu arrestato, non sarà consegnato all’ altro stato, ma sarà giudicato da quello dove avvenne 1’ arresto ; chè se fosse assolto, allora verrà consegnato a quello che ne aveva prima fatto domanda. — 4. Si accordano ai malfattori 15 giorni dalla publicazione della presente convenzione per assentarsi dai due stati. — 5. L’ arresto dei rei verrà fatto in base alle sentenze contro di loro emanate e rilasciate in copia dall’ uno all’ altro stato. — 6. Per delitti commessi