204 COMMEMORIALI, LIBRO XXXII. vare il dispaccio di Francia portato dalla staffetta di Ginevra, con l’obbligo di presentarsi con la sua sedia al regio ufficio, tanto al suo arrivo, quanto alla partenza. I corrieri potranno portare il loro portamantello, limitato alla discreta misura dei corrieri ordinari, senza che esso sia soggetto a visita o ricognizione. — Art. 10. La compagnia dei corrieri veneti spedirà ogni giovedì da Bergamo un pedone a Milano, con le lettere di Bergamo, consegnandole gratis al regio ufficio. Nel sabato dovrà egli presentarsi al regio ufficio in Milano per prendervi le risposte. Indennizzo alla compagnia; suo orario ed itinerario. — Art. 11. Simile per il pedone da Crema per Milano. — Art. 12. Limitazione di competenza dei vari corrieri ed uffici. Convenzione per la corrispondenza del regio ufficio di Mantova con 1’ ufficio dei corrieri veneti. — Art. 1. Il corriere ordinario di Mantova si servirà nel suo viaggio settimanale, sino ad Este nell’ andata, e da Este nel ritorno, delle stazioni di posta stabilite dalla republica veneta. Si determinano le tariffe pei vari servizi. — • Art. 2. Il corriere mantovano dovrà consegnare agli uffici di posta intermedi, e specialmente a quello di Padova, tutte le lettere, trasmessi e gruppi diretti ai medesimi uffici, ed il rimanente, all’ ufficio generale dei corrieri della republica in Venezia. — Art. 3. Divisione da parte dell’ ufficio di Mantova, di tutte le lettere in tre mazzi per ciascun ufficio veneto tra Mantova e Venezia, contenenti, uno le lettere dirette per oltre lo stato veneto, 1’ altro le esenti, ed il terzo le non esenti dirette a Venezia e stato. — Art. 4. Tariffa per le lettere, scritture ecc. — Art. 5. Divisione delle lettere di ritorno negli uffici veneti, in tre mazzi ; nel primo saranno comprese le lettere dirette per Mantova e ducato, insieme con le esenti, il secondo comprenderà quelle dirette oltre lo stato mantovano, eccettuate quelle per Parma, Piacenza, Beggio, Guastalla, Bozzolo, Viadana e Sabbienate, le quali formeranno il terzo mazzo. I mazzi saranno accompagnati da un foglio indicante il relativo peso da controllarsi dall’ ufficio di Mantova. — Art. 6. Tariffa per le lettere dirette a Parma, Piacenza, Beggio, Guastalla, Bozzolo, Viadana e Sabbienate. — Art 7. Esenzione dal pagamento, delle lettere dirette ai rappresentanti, ministri ed ambasciatori dei due stati ; condizioni relative. Esenzione per le lettere dirette ai cappuccini e riformati. — Art. 8. Regolazione di conti fra uffici. — Art. 9. Modalità per la consegna dei pacchetti, ossia trasmessi o gruppi, da parte dei corrieri, agli uffici di Venezia e Mantova. —- Art. 10. Limitazione di competenza del regio ufficio di Mantova, in rapporto ai vari corrieri e ad altri uffici ; orario ed itinerario. — Art. 11. Simile per l’ufficio dei corrieri veneti in Brescia per tutte le lettere dello stato veneto, comprese quelle di Bergamo e Crema. — Art. 12. Proibizione ai corrieri dei due uffici di ricevere lettere o pacchetti diretti ad altri luoghi ed appartenenti all’opposta corriera, a pregiudizio loro e del corriere di Milano. Articoli generali: Art. 1. È vietata l’introduzione di pedoni, cavallari, vetturali, od altri, che portassero lettere, gruppi e trasmessi da Mantova, Milano o paesi confinanti a Venezia e viceversa. — Art. 2. La convenzione avrà principio un mese dopo il cambio delle ratifiche delle rispettive corti, dovrà du-