doge: ALVISE IV MOCENIGO. 199 per mezzo dei rispettivi ministri in Vienna o in Venezia. — Art. 2. Il detto amministratore verrà scelto dalla corte imperiale fra tre membri sudditi della republica, che gli verranno presentati, e dovrà farsi rappresentare in collegio dall’ ambasciatore. — Art. 3. La tariffa delle lettere verrà stampata a notizia comune. —- Art. 4. L’amministratore, mancando ai suoi doveri, sia verso l’impero, che verso la republica, verrà dalla corte imperiale rimosso, e la republica passerà alla formazione di una nuova terna per la scelta del nuovo amministratore. — Art. 5. Dovendo 1’ amministratore render conto dei proventi alla suprema direzione austriaca, sarà libero alla corte imperiale lo scegliere una persona con incarico di tenere i conti e di assistere all’ apertura delle valigie e alla tassazione delle lettere, e non potrà pretendere alcuna parte delle prerogative concesse all’ amministratore. — Art. 6. In caso di morte dell’ amministratore, e fino a tanto che la republica proponga una nuova terna, 1’ ufficio resterà in amministrazione del più prossimo parente del defunto. — Art. 7. L’imperatrice, per dimostrare la sua stima verso la republica, rinuncia ad ogni giurisdizione sugli ufficiali della posta di Vienna nel territorio veneto fra Venezia e Gorizia, intendendosi cessata ogni prestazione agli stessi da parte di sua maestà. — Art. 8. La republica si obbliga, a mezzo della compagnia dei corrieri, di far trasportare la valigia delle lettere sigillate al confine austriaco, per la somma di lire 1944 e soldi 14 veneti per ogni trimestre ; e così le staffette, per 1’ andata in lire 31.16, e per la venuta in lire 22.10, compreso in queste il pagamento dei passi sui fiumi e torrenti. — Art. 9. Si regola, a comodo dei passeggeri, la situazione delle poste di Ontagnano e Gorizia, austriache, e di Palmada e Codroipo, venete. Si sopprime, per parte austriaca, la posta di Gorizia, "e, per parte veneta, quella di Palmada : la posta di Ontagnano viene trasferita a Visco, così che il corso publico tra 1’ Italia e la Germania si faccia solo tra Codroipo e Visco, e viceversa. — Art. 10. La republica, per dar segno di buon vicinare, conviene che sia continuato per le solite vie il passaggio delle staffette per il veronese. — Art. 11. A comodo dei viandanti, saranno publicate le tariffe per i passaggi dei fiumi. — Art. 12. Nel caso che 1’ esperienza dimostrasse qualche inconveniente nell’ applicazione della convenzione 1752, si concerteranno tra i principi quei provvedimenti che servissero a togliere ogni controversia. Dato a Venezia. — Sottoscritto dai due plenipotenziari. L’ Originale esiste sotto il n. 996 dei Patti sciolti, serie I, b. 49. 45. (44) — 1770, Agosto 24. — c. 116 t.° — Clemente XIV, ricordato il dono fatto da papa Pio IV, alla republica, del palazzo di S. Marco in Roma, ed il breve 10 giugno 1564 dello stesso pontefice, e quanto gli ebbe ad esporre, in nome della signoria, il veneto ambasciatore a quella corte, Nicolò Erizzo, che per rendere più comodo 1’ uso di sua abitazione nel detto palazzo, stava costruendo nuove stanze nell’ Aula magna soprastante al portico che conduce alla chiesa di S. Marco, aula che sempre godettero i suoi predecessori, come da lapide scolpita nel 1671 ; attesoché il capitolo ed i canonici di quella col-