202 COMMEMORIALI, LIBRO XXXII. pagnia lo sarà pel suo corriere. — Art. 3. Il corriere, nel suo viaggio da Bologna, dovrà sempre servirsi di barca veneta nei luoghi dello stato veneto, e dovrà con essa e coi forestieri da lui condotti, arrivare sempre all’ ufficio della compagnia, consegnando al corrier maggiore i detti forestieri ed i colli, gruppi, trasmessi, lettere sigillate in mazzi, che saranno ricevuti a norma delle polizze di viaggio. — Art. 4. I ministri della posta veneta esigeranno il prezzo di porto che poi rimetteranno ai corrieri bolognesi. — Art. 5. I detti ministri consegneranno ai corrieri bolognesi tutte le corrispondenze, gruppi, ecc., coperti dalla nota di viaggio ; così pure sarà fatta nota dei forestieri che partiranno -con la barca veneta. — Art. 6. Starà a carico del tenente Lolli ogni spesa e responsabilità dell’ officio e ministero di Bologna, per cui resteranno a suo vantaggio i porti dei gruppi, colli, trasmessi e forestieri in andata e ritorno ; resteranno a vantaggio dei corrieri veneti, tutte le lettere provenienti da Bologna, fermo 1’ obbligo dell’ esenzione da tassa per le lettere al nunzio apostolico ed ai cappuccini e riformati. — Art. 7. La corrispondenza di lettere e trasmessi, non potrà essere data a qualsivoglia persona od ufficio, e dovrà tenere la via di Rovigo. Si fisseranno le giornate e viaggi. Si accomuneranno le spese tra i due uffici, e di tre in tre mesi si divideranno gli utili e i danni in giusta metà. — Art. 8. Si dichiarano liquidate le differenze passate che diedero origine alla presente convenzione e liquidati pure i rispettivi compensi tra il precitato tenente Lolli e Benedetto Giacomo Pesenti, rappresentante la compagnia dei corrieri veneti. La minuta della presente trovasi inserta nel rapporto del N. U. Andrea Tron, sopraintendente alla camera dei confiui, allegata al decreto del senato 16 marzo 1771, in Senato Deliberazioni Poste, filza 3 (839). 1771, Settembre 4. — V. n. 54. 53. (54) — ! c> -^8. — Convenzione fra 1’ Austria, v ' 1771, Ottobre 8. ) rappresentata dal conte Enrico d’ Auspergh, e la republica di Venezia, rappresentata da Nicolò Donà, circa le spese da sostenersi per la estradazione dei delinquenti. — Art. 1. Corresponsione di zecchini tre per le spese di cattura, custodia ed alimenti, per ciascun delinquente da estradarsi. — Art. 2, 3, 4. Qualora dall’ avviso dato dell’ eseguito fermo, alla consegna del delinquente, trascorrano più di quindici giorni, oltre ai tre zecchini, dovranno esser rimborsate le spese occorse per la custodia ed il mantenimento del delinquente stesso, in ragione di soldi venti al giorno. — Art. 5. I due governi promettono di eseguire tale convenzione. Data a Trieste. — 1771, settembre 28. — Sottoscritta da Enrico co. d’ Auspergh. Data a Capodistria. — 1771, ottobre 8. — Sottoscritta da Nicolò Donà, podestà e capitano. Altro esemplare trovasi in relazione 1771, ottobre 20, di Nicolò Donà,