180 COMMEMORIALI, LIBRO XXXII. 22. (22) — 1763, Luglio 18 (1177, 7 della luna di Moharrem). — c. 39. — Pace tra la república di Venezia, rappresentata dal plenipotenziario Gaetano Gervasone, con Ali bassa e re d’ Algeri, con l’agà dei soldati e col divano, stipulata nei seguenti articoli : 1. Seguirà pace ferma e sincera fra le due potenze con inclusione dei paesi e bastimenti dei sudditi veneti. Perciò il bey di Algeri ordina che i corsari non debbano recar alcuna molestia ai detti bastimenti, ma che reciprocamente si usino ogni cortesia. Se i veneziani concedessero passaporti a nazioni diverse dalla veneta per navigare nei mari algerini, il presente trattato di pace si intenderà rotto. (Nota marginale : Questo articolo fu regolato con la ratificazione della pace segnata il 23 giugno 1768) (v. n. 39). — 2. Le navi e bastimenti veneti che faranno porto in Algeri o in altri luoghi di quel dominio, pagheranno per la vendita delle loro merci, secondo l’antico costume, il 5 per cento sul venduto, come praticasi tra i francesi e gli inglesi. Le merci invendute e riportate a bordo non pagheranno alcun dazio. Quanto alle merci di contrabbando che servono per gli armamenti da guerra, cioè, polvere, zolfo, ecc., non si esigerà cosa alcuna. Segue una dichiarazione a detto articolo. (Vedi allegato in fine di questo). — 3. Le navi armate in guerra e le mercantili, incontrandosi, non si arrecheranno molestia, ma si useranno reciproche cortesie. — 4. Le navi di Algeri armate in corso, incontrandosi in bastimenti veneti, manderanno a bordo una lancia con due sole persone oltre i remiganti, le quali, entrate sulle navi venete dietro permesso del capitano e visti i passaporti, ritorneranno immediatamente, ed i bastimenti seguiranno il loro viaggio. Per 15 mesi dopo la firma del trattato, le navi algerine e venete non saranno inquietate per mancanza di passaporto. — 5. Sarà assolutamente proibito ai capitani o comandanti algerini di levare con violenza dalle navi venete alcuna persona a qualunque nazione appartenga. — 6. In caso di naufragio di navi venete, non si arrecherà alcun danno nè a persone nè a cos*1, ma si presterà ogni possibile aiuto. — 7. Nessun bastimento algerino avrà facoltà di armarsi in paesi di potenze nemiche alla república, per esercitare il corso contro i sudditi veneti. — 8. Se qualche mercante veneziano acquistasse una presa in Algeri, o qualche capitano veneto in corso prendesse una nave e la vendesse a qualche mercante veneziano, possedendo un certificato di vendita, non possano essere molestati nella continuazione del loro viaggio. — 9. Non sarà permesso ai tunisini, tripolini, salettini ed altri, di portar a vendere in Algeri bastimenti spettanti a sudditi veneti. — 10. Se i bastimenti corsari veneti portassero prese in Algeri, lo potranno fare vendendole o trasportandole altrove e le navi da guerra venete non pagheranno alcun dazio e si accorderanno loro le provvigioni, qualora le richiedessero. — 11. Se all’ arrivo in Algeri di qualche bastimento corsaro della república, da quella città fuggisse uno schiavo, il quale si ricoverasse a bordo del bastimento, dovrà il capitano di questo, a richiesta del governatore, farne cousegna. — 12. I sudditi veneti che arrivassero in Algeri, per nessuna ragione potranno esser fatti schiavi, nè venduti, nè comperati. — 13. Venendo a morte nel regno di Algeri qualche mercante o suddito della república, gli effetti da lui lasciati saranno consegnati all’ erede o all’ esecutore testamentario