DOGE: NICOLÒ SAGREDO. 39 concesse ai francesi. Il sultano promette di osservare tutto ciò, fin che la Francia gli si conservi amica. Dato il 10 della luna di Cafar del 1084. — Tradotto dal dragomanno Giacomo Tarsia. Da c. 310 a 317 segue altra versione dello stesso documento, scritta pure su carta. V. Du Mont. Corps universel cit. T. VII, p. I, p. 231 sgg. con la data 5 giugno. 74. (07). — 1075, Luglio 11. — c. 154 t.° — « Aggiustamento » (in volgare) fatto fra il cardinale Pauluccio (Paulucci) degli Altieri (segretario di stato) e i cardinali Giovanni Everardo Nidhart (o Nitard) ambasciatore del re di Spagna, e d’Assia (Federico langravio d’ Assia Darmstat) ambasciatore dell’ imperatore presso il papa. In esso si espone che in seguito ad editto emanato 1" 11 Settembre 1674, che imponeva il dazio del 3 per °|0 sulle mercanzie forestiere, comprendendo fra i tassati anche i detti due ambasciatori, questi portarono al papa Clemente X i loro reclami ; che quindi il pontefice, anche per gli uffici dei cardinali Carlo e Francesco Barberini e (Alderano) Cibo fattisi mediatori, offri ai reclamanti quanto segue; L’editto mentovato sarà con chirografo papale revocato, restando in vigore quello del 28 giugno 1674 ; il cardinale Altieri visiterà personalmente i due ambasciatori per dichiarare dispiacenza per l’incidente ; i cardinali mediatori faranno sapere ai due ambasciatori esser noto al papa che i cardinali Nerli (Francesco) e Crescenzi (Alessandro) hanno sempre proceduto colla debita stima verso di loro; circa la visita dei mediatori agli ambasciatori, il papa si riporta alla decisione dei primi ; egli ordinerà la spedizione di un breve onorifico agli ambasciatori (v. n. 76); il capitano della guardia ebbe solo di mira 1’ evitare il concorso del popolo; il commissario della camera non eccedette i limiti del suo ministero. I due ambasciatori dichiarano aderire ai desideri del pontefice ed approvare quanto sopra (v. n. 75). Fatto in Roma. — Sottoscritto dai cardinali Altieri, Nidhart e d’ Assia. Aggiunta posteriore : all’articolo secondo, le udienze agli ambasciatori furono differite e negate per vari impedimenti ; le porte del palazzo apostolico si chiusero per impedire l’ingresso al popolo che seguiva le carrozze degli ambasciatori. All’ art. relativo al commissario della camera, questi presenterà le sue giustificazioni per quanto potesse essere stato riferito agli ambasciatori a suo carico. Postilla in margine: Copie spedite dall’ambasciatore a Roma (Pietro Moce-nigo) con sua lettera 15 luglio, n. 145. (Dispacci Roma, filza n. 184). 75. (68). -- 1675, Luglio 11. — c. 156. — « Articolo particolare » aggiunto al n. 74 (in volgare). Il cardinale Altieri promette ai due cardinali ambasciatori, che seguendo accordo simile cogli altri due ambasciatori secolari (Venezia e Francia), non si faranno a questi concessioni maggiori, (v. n. 76) Dato a Monte Cavallo. — Sottoscritto dal cardinale Altieri, (inserto in dispaccio dell’ambasciatore Pietro Mocenigo come il precedente).