DOGE: FRANCESCO LOREDAN. 163 scambiarle vicendevolmente. Quindi l’imperatrice, quahe duchessa di Mantova, cede a Venezia quello che possiede nel distretto di Asola, indicato nei disegni allegati, (si nominano le case dei Negrisoli e il terreno detto le Medulfe) in tutto campi 731,7,20. Venezia a sua volta cede all’ imperatrice i terreni detti le Bologne e S. Cassiano, le Cesaree ed altri descritti pure in disegni allegati, insieme campi 731,7,20, posti nel mantovano. Si descrive la linea confinaria, nominando 1’ alveo di acqua viva del Tornapassolo, il dugale Torriapasso fino alla strada Caema, l’acqua viva del Tartarello, la Serioletta, il Tartaro e il molino di Marianna ; le case de’ Negrisoli, i dugali Zenerà e Corgolo o Cambino, Castel-goffredo, il Tartaro o Febressa, Casaloldo, la seriola Fuga, Castelnuovo, la strada di S. Vito, il dugale Mediarolo, la casa Pelizzari, il dugale Isolella, Carpe-nedolo, la seriola del comune di Acquanegra, il fiume Chiese, la seriola di Asola, Canneto, lo scolo detto il Ri, la strada di Sorbara, la seriola Turca, Casalromano. Gli alvei dei corsi d’acqua, i fossi e le strade fra i due stati, saranno comuni ad essi quanto a giurisdizione, salvi i diritti dei privati. Dopo la ratificazione si daranno gli ordini alle autorità competenti dei due stati per la conservazione de’ confini fra le provincie venete e il mantovano a norma del piano allegato. Gli abitanti del territorio di Asola potranno esportare liberamente i frutti dei lori beni nei territori di Castiglione delle Stiviere, Calstelgoffredo, Redondesco, Marianna, Canneto, Ostiano, S. Martino dell’Argine, Bozzolo, Rivarolo fuori, Viadana ed Isola Dovarese, salvo nei casi di divieto per riguardi di sanità, nei quali dovranno smerciare i frutti stessi nel mantovano ; così gli abitanti delle dette terre, possidenti nell’ asolano. I detti abitanti d’ambo gli stati saranno esenti da leggi contra forenses, da tasse sugli stranieri, e potranno acquistar beni liberamente gli uni nello stato degli altri. Sarà vietata 1’ erezione di case a distanza minore di 30 pertiche dalla linea confinaria, sotto pena di demolizione e di confisca del suolo. Si prescrivono norme dirimenti questioni per diritti privati su acque passanti dall’uno nell’altro stato, cioè: fra il comune di Casaloldo veneto e Marianna e Redondesco, mantovani, insieme alla casa Casti-glioni in concorso di Castelgoffredo (si cita una convenzione 27 ottobre 1567, in atti di Antonio Beffa Negrini, notaio di Asola, e si ordina la distruzione del molino della Rovere, nominandosi anche quello della Resega, la possessione di Cavallaro, il Tartaro o Febressa) ; fra i detti comuni e casa, (citasi la convenzione 30 agosto 1490 in atti di Battista Agogeri, notaio di Carpenedolo, e la suaccennata, e si nominano i comuni di Piubega e Carpenedolo, gli utenti.Carlo Donini ed Agostino Sangervasi); fra il comune di Casalpoglio ed i privati di Castelgoffredo ; (si citano : convenzione 15 luglio 1755, fra Clemente Rosa e il detto comune, in atti di Luigi Canzoli, notaio di Milano, sentenze di magistrati di Mantova, convenzione 22 maggio 1494, in atti di Girolamo Roci, notaio di Asola, e si nomina la chiavica Sibilla). Il comune di Castelnuovo ha facoltà di far togliere una macina da olio sulla seriola Gambino, concessa a Vincenzo Schinelli, con atto 16 novembre 1698, del notaio Uberto Carlotti. Si ordina 1’ esecuzione della transazione 29 dicembre 1727 fra il comune di Asola e quelli di Redondesco e Marianna, in atti di Marc’ Antonio Torresani, notaio di Asola, circa il canale