DOGE: ALVISE IV MOCENIGO. 191 Nell’Originale traduzione, sottoscrìtta dal dragomanno Giovanni Bellato, agli articoli è premesso : che si è stabilita la pace tra la serenissima república di Venezia e Siddi Mullà Mehemet, Ben Abdelà, Ben Ismail imperatore del Marocco, e Mechenes principe di Saffi, gran seriffo di Zafilet, gran signore del Sus e della costa della Guinea. Detta traduzione trovasi nella busta segnata : Documenti Marocchini, sotto il n. 65. 32. (35) — 1765, Giugno 19. — c. 92. — Trattato 2° del Tartaro per dichiarazione ed esecuzione del Io — Maria Teresa imperatrice ecc., ratifica 1’ allegato di pari data, fatto in Mantova. Sottoscritto dall’imperatrice, dal conte Venceslao Antonio de Kaunitz-Rittberg e, per mandato, da Federico de Binder. Allegato : 1765, Giugno 19. — I plenipotenziari Paolo de Silva, austriaco, e Andrea Tron, veneto, insieme coi matematici padre don Francesco Maria de Regi, dei chierici regolari di S. Paolo, tenente colonnello Nicolò de Baschiera, austriaci, e Giuseppe Antonio Rossi, veneto, approvano gli otto articoli riportati nella loro relazione 10 novembre 1764. — Art. 1. Gli otto articoli di cui sopra e le istruzioni segnate sotto i n. 7, 8, 9, dai matematici, siano la base di questo trattato. — Art. 2. Qualunque bocca irrigatoria ed ordigno che valessero a trarre acqua dal Tartaro ed alterare lo stato delle briglie, soglie., stramazzi o che ne diminuissero il corso, dovranno essere immediatamente rimossi. —• Art. 3. Non si potranno mutare le bocche dal sito dove ora si trovano. — Art. 4. Gli utenti non potranno restaurare le bocche od altre opere senza il permesso dei rispettivi governi. — Art. 5. A chiarimento dell’art. Ili del trattato 1752 e del II delle dichiarazioni di Rovereto, che obbligano i due principi a non fare alcuna concessione di acque del Tartaro, si dichiara che sotto questa disposizione si intendono comprese anche le colaticcie che devono tornare nel Tartaro o suoi influenti, e le acque delle fontane entro le pertiche cinquanta. — Art. 6. Siccome alcuni fondi di diversi possessori ricevono 1’ acqua per un’ unica bocca, cosi resta stabilito che siano misurati separatamente i campi di ciascun possessore per non imputare la trasgressione a chi non avesse contravvenuto. — Art. 7. Le escavazioni del Pozzolo e della Molinella ed altri influenti mantovani, cioè i tre esseri di Canedole, Due Castelli e Susano, 1’ Allegrezza, il Gabaldone e 1’ Anguora, il Tissero, il Busatello ed il Tartarello d’ Ostiglia, da Mazzagatta allo sbocco nel Tartaro inferiore, dovranno esser fatte di cinque in cinque anni. Si fissano anche le norme per lo sgarbamento. — Art. 8. I chiaviconi del sostegno tra il molino della Giarella e quello dei Pellegrini, di quello allo sbocco del canale alla Pila Pin-demonte in Pigonzo, di quelli posti vicino ad Isola della Scala nel territorio veronese e di quelli del Bisoratore della fossa di Pozzolo nel mantovano, dovranno esser muniti di forti porte con loro chiavi da essere custodite da visitatori veronese e mantovano. — Art. 9. Restano incaricati i suddetti visitatori di praticare nei mesi di giugno e luglio di ciascun anno la visita del Tartaro e suoi influenti compresa la fossa di Pozzolo e Molinella, e trovando qualche