DOGE : GIOVANNI II CORNER. 115 rono presso le coste dell’ Istria catturati col leguo da un capitano Furtin francese, che dopo tre mesi li lasciò liberi, ma spogliati del loro avere. Kalil predecessore dello scrivente mandò con sua lettera i danneggiati al provveditor generale veneto in Dalmazia che li rimise a Venezia, ma inutilmente; in fine lo scrivente dichiara non essere state in questo caso osservate dai veneziani le capitolazioni. Tradotto da G. B. Navon. — Inserto in lettera dell’ambasciatore Soranzo e bailo Giustinian del 12 gennaio 1703, n. 110. — Dispacci Costantinopoli, filza 167. 144. (143) — 1703,* Settembre ultimi giorni. — c. 331 (135). — Versione di ordine del sultano al cadi dei Dardanelli. A richiesta dell’ ambasciatore Soranzo, comanda che niuno impedisca agli equipaggi delle due navi veneziane che ivi attendono l’ambasciatore stesso per ricondurlo in patria, di acquistar vettovaglie ecc., per proprio uso. Ciò per le non legittime pretese di certo Mustafà « comandante in quelle parti ». Dato a Costantinopoli. — Inserto in lettera dell’ ambasciatore Soranzo del 1 ottobre, n. 98, all. 4. — Dispacci Costantinopoli, filza 167. 145. (142) — 1703, settembre ultimi giorni. — c. 329 (133). — Versione di ordine del sultano al cadì di Tenedo. Espostogli dall’ ambasciatore Soranzo quanto successe ai due vascelli veneti che condussero il bailo di Venezia, Asca-nio Giustinian, i quali giunti avanti ai Castelli, avendo mandato Gio. Maria Salata, veneziano, per far acqua a Tenedo, fu egli aggredito ed ammazzato, ordina che sia fatta ricerca dei colpevoli, e siano essi puniti secondo giustizia. Dato e inserto (all. 3) come il numero precedente. — Dispjacci Costantinopoli, filza 167. 146. (144) 1703, Ottobre 1. — c. 333 (137) — Versione di ordine del sultano, con cui, a richiesta dell’ambasciatore Soranzo, concede che Bernardo Macola, veneziano, possa esercitare 1’ ufficio di console della republica in Lepanto. Comanda perciò che, osservando le capitolazioni, nessuno abbia a molestarlo ; che non sia tenuto responsabile per debiti d' altri ; che si osservino rispetto ad esso, le prescrizioni dei trattati circa gli schiavi veneziani, le prede fatte dai corsari, gli uomini e le cose ricuperate dai naufragi, il commercio dei suoi connazionali, 1’ esenzione dei medesimi dal carazo (tributo) e da ogni ingerenza delle autorità turche nelle successioni dei morti nell’ impero, la giurisdizione del console nelle liti fra veneziani, la rigorosa giustizia da amministrare al console se ricorresse alle autorità turche, la libertà ad esso di scegliersi il giannizzero e il dragomanno. Dato a Costantinopoli. — Tradotto da Alvise Fortis. — Inserto in lettera del Soranzo del 19 novembre, n. 103. — Dispacci Costantinopoli, filza 167. 147. (146) — 1703, Novembre ultimi giorni. — c. 337 (141). — Versione di ordine del sultano al cadì di Smirne. A richiesta di Ascanio Giustiniani,