dose: ALVISE IV MOCENIGO. 201 trattato di commercio, e che attende ne sia data esecuzione anche da parte di quell’ altezza. Fatto a Venezia. — Sottoscritto da Bertucci Bolfin, Domenico Michiel ed Angelo Marcello, savi alla mercanzia. 1770, Novembre 19. — V. n. 50. 1770, Novembre 23. — V. n. 51, alleg. A. 1770, Novembre 27. — V. n. 51, alleg. B. 50. (51). — 1770, Dicembre 10. — c. 128 t.° — Il marchese Gregorio Agdollo, a riscontro della precedente, accompagna 1’ originale dell’ allegato che segue. Fatto a Venezia e sottoscritto dallo stesso. Allegato : 1770, Novembre 19. — Federico Augusto, elettore conte di Sassonia, ratifica il trattato di commercio conchiuso tra il suo plenipotenziario Gregorio Agdollo, ed il plenipotenziario veneto Giovanni Alvise II Mocenigo. Fatto a Dresda. — Sottoscritto da Federico Augusto e controfirmato da Giovanni Celestino Just. 51. (48) —- 1770, Dicembre 15. — c. 121 t.° — Damò del senato che ordina siano rimessi in copia al sovrintendente alla secreta, il promemoria spedito dall’ ambasciatore a Vienna (Bartolomeo Gradenigo II) e la risposta dei ministri esteri circa la enumerazione dei propri domestici sudditi austriaci, per il loro registro. Sottoscritto da Giovanni Marini, segretario. L’ Originale, i n Deliberazioni Senato Corti, filza 340 (808). Allegato A : 1770, Novembre 23. — Promemoria del cancelliere di corte e stato in Vienna, Venceslao Antonio conte di Kaunitz-Rittberg, all’ ambasciatore veneto a Vienna, interessandolo in seguito all’ anagrafe generale indetta dall’ imperatrice, di prender nota dei sudditi dell’ impero che si trovassero in suo servizio e di avvertirli a presentarsi all’ officio del circolo provinciale, quando fossero chiamati. Allegato B : 1770, Novembre 27. — L’ ambasciatore veneto accompagna al conte di Kaunitz la nota delle persone suddite austriache, le quali si trovano al suo servizio Dispacci Germania [copia], filza 273, c. 144 a 146. 52. (52) —- 1771, Marzo 9. — c. 130. — Convenzione stabilita fra gli incaricati della posta di Bologna e 1’ ufficio dei corrieri veneti, in seguito a decreto del senato 9 giugno 1770. — Art. 1. Dalla corriera di Bologna non si farà che un solo viaggio settimanale per mezzo di tre corrieri da nominarsi, due da Francesco Lolli, tenente della posta di Bologna, ed il terzo dalla compagnia dei corrieri veneti. — Art. 2. Il Lolli sarà sempre responsabile di ogni e qualunque defraudo, commesso dalle persone da lui scelte, come la com- COMMEMORIALI, TOMO Vili. 26