doge: ALVISE II MOCENIGO. 103 me il tranquillo possesso, già loro accordato in passato, del monastero e della chiesa del S. Salvatore, della chiesa di S. Giovanni con giardino, della sepoltura sul monte Sion, dei monasteri, chiese ecc., da essi tenuti in Betlemme, Nazaret, Safet, Saida e Ranama, della chiesa di S. Maria detta « la piccola cupola » i locali che occupano dentro il S. Sepolcro. Concede loro il libero esercizio del culto sul Monte Oliveto, dove nacque S. Giovanni, e in quelli di Joachin e Anna. Vuole che le autorità, incaricate delle perquisizioni, non molestino i detti religiosi ; che questi possano provvedersi del necessario al vitto da chi piace loro, restaurare le loro abitazioni, recarsi senza opposizioni alla Porta pei propri interessi; vieta alle autorità di esiger danaro da loro ingiustamente e che alle porte di Gerusalemme siano visitate le loro cose, quando lo siano già state nei porti della costa. Ordina che tutto ciò sia osservato, che i cattolici possano liberamente esercitare il loro culto, senza molestie per parte di chicchessia, e che i destinatari facciano rispettare da tutti tali concessioni. Dato a Costantinopoli. — Tradotto da Giacomo Tarsia. — Spedito come il n. 93. (Dispacci Costantinopoli, filza 104). 97. (92) — 1700, Dicembre 15. — c. 219 (25). — Versione in italiano di ordine del sultano al cadi e al castellano di Durazzo. Ricordati gli obblighi vicendevoli della Turchia e di Venezia circa 1’ amichevole trattamento delle navi dei due potentati nell’ incontrarsi in mare, il non dare ricetto ne’ rispettivi porti a corsari, la liberazione e restituzione delle persone fatte schiave ne’ domini della republica da corsari di Barberia e d’altri luoghi, dice che l’ambasciatore Soranzo gli riferì che due navi di Barberia, pirateggiando nell’Adriatico, predarono vari legni ; che una di quelle tornò in patria colla preda, 1’ altra rimase nel detto mare, catturò due bastimenti di Perasto, che portò a Dulcigno, e si unì a certe galeotte di Mustafà lopri, pascià di Durazzo, il quale ora pretende aver comperato i detti bastimenti e protegge il capitano corsaro. Ordina quindi che, verificati i fatti, il detto Mustafà sia imprigionato in Durazzo, che i destinatari facciano di tutto relazione alla Porta e ne attendano le disposizioni. Dato a Costantinopoli. ' — Tradotto da Alvise Fortis. — Inserto in lettera 28 febbraio 1700 (m. v.) n. 39 del Soranzo. (Dispacci Costantinopoli, filza 166). 98. (93) — 1700, Dicembre 15. — c. 221 (27). — Versione come nel precedente. Essendosi 1’ ambasciatore Soranzo lagnato che in Durazzo si esiga sui bastimenti veneziani, eh’ entrano in porto, il 10 °/0 sotto nome di dritto del capitano, malgrado siasi ciò altra volta vietato, ricordando 1’ ordine già dato che in tutti i porti della Turchia cessino le esazioni di nuovi diritti non consentiti dai trattati, conferma tale disposizione e vuole che si finisca dal molestare per ciò i detti bastimenti. Dato e inserto come il n. 97. — Tradotto da Gio. Battista Navon. (Dispacci Costantinopoli, filza 166).