DOGE! SILVESTRO VALIER. 53 nipotenziari nominati al n. 105. In esso si pattuisce: I sudditi delle due parti godranno reciprocamente in fatto di commercio e navigazione delle libertà usate prima della guerra. Essi si asterranno da ogni vicendevole offesa, nè pot' anno accettare da alcun potentato lettere di rappresaglia gli uni contro gli altri, sotto pena di esser trattati come pirati. — Si ripete 1’art. 3 del trattato n. 105 circa le prede che si facessero dopo la conclusione del presente. Si annullano tutte le lettere di marco concesse in addietro da una delle parti contro i sudditi dell’ altra e si determinano i casi e le norme per 1’ uso delle rappresaglie. — I sudditi delle parti non potranno esser tenuti responsabili per debiti dei loro governi. — Esà si tratteranno vicendevolmente come amici, e godranno libertà di navigazione di commercio in tutti i domini di entrambi i i potentati, eccettuati i casi di divieto generale. — Si chiarisce la portata di tali libertà. — Riguardo a dazi e diritti, la Francia tratterà i sudditi degli Stati come i propri. — E così pure relativamente al commercio del Levante. — I detti sudditi avranno libera 1’ importazione delle aringhe salate nei domini francesi. — Le dogane e gli uffici dei contraenti tratteranno colla stessa sollecitudine i cittadini di entrambi. — Si faranno nuove tariffe comuni. — Le navi da guerra dell’uno saranno accolte amichevolmente nelle acque dell’altro, non potranno essere visitate, ma si comporteranno in modo da non dar sospetti e deuunzieranno la causa della loro venuta. — Quelle che portano prede fatte su rispettivi nemici saranno esenti da ogni pagamento di diritti e potranno viaggiare liberamente senza molestie, mostrando le relative commissioni; nessuna delle parti darà ricetto ne’ propri domini a chi avesse fatto prede a danno dell’altra. — I sudditi degli stati in Francia e nei suoi domini saranno trattati come i francesi, sia in fatto di successioni ereditarie, sia per l’acquisto di beni, pel commercio, e per l’esenzione da tasse imposte sugli stranieri. — Le navi d’una delle parti non saranno costrette a scaricare nei luoghi dell’ altra il loro carico, nè a pagar diritti, se non su ciò che scaricassero volontariamente. — Le navi, i loro equipaggi e carichi d’una delle parti non potranno essere arrestati nè confiscati dall’altra,’ senza il consenso della prima, salvi i casi in cui si abbia a procedere in via di giustizia ordinaria. — I sudditi degli Stati potranno navigare con loro legni e trafficare con merci senza distinzione di provenienza 0 di destinazione, sian pure luoghi di nemici della Francia; e così i francesi rispetto agli Stati. — Si eccettuano le merci di contrabbando che sono le armi da offesa e da difesa, le munizioni da guerra e tutto ciò che serve agli usi di questa. — Non si ritengono merci di contrabbando i grani e tutto ciò che serve al nutrimento; resterà solo vietato il portarle a luoghi assediati o bloccati. — 1 navigli francesi che da acque degli Stati andassero a luoghi nemici dovranno mostrare le loro carte, come è di costume, senz’ altra molestia. — Quelli che entreranno nelle acque degli Stati senza sbarcare, non dovranno, nei porti, render conto del carico che nel caso vi fosse sospetto portino, ai nemici di quelli contrabbando di guerra. — Nel qual caso dovranno mostrare le loro carte. — Si fissano le norme per la visita dei navigli francesi per parte di quelli degli Stati nelle acque di questi e incontrandosi in mare; e si determina la formula