DOGI.- ANTONIO PRILLI E FRANCESCO ERIZZO. 99 PARTE IVa 80. (112) — 1618, verso la fine. — 269 (73). — Versione in italiano di firmano del sultano Osman I. Ad istanza di Almorò Nani, bailo veneto, presentatagli dal dragomanno grande, Marc’Antonio Borisi, il sultano ordina: Si restituiscano al bailo pei rispettivi proprietari tutte le navi, merci ecc. predate da corsari musulmani od anche cristiani a veneziani, destinate in Turchia o salpanti da essa, le quali si potessero riprendere. Non si dia ricetto nè alcun favore o comodità a sifatti corsari in S. Maura, Prevesa, Tunisi ed altre fortezze del-l’impero, si procuri catturarli e si castighino ; le autorità che ciò non facessero saranno punite. Nessun veneziano potrà essere fatto schiavo ; quelli che lo fossero, se si facessero musulmani, siano liberati, gli altri, consegnati al bailo. I baili avranno giurisdizione civile e criminale sui veneziani. Non si esigano dai veneziani, oltre i consueti dazi, nuove imposizioni; nè gli ufficiali di dogane, o altri, pretendano da essi doni. Si consegnino al bailo, a sua richiesta, i fuggitivi dai domini veneti. Gli stranieri imbarcati su navi veneziane non siano molestati. I legni turchi, che navigando incontrassero dei veneziani, nulla esigano da questi. Sui vini di Candia e d’altri luoghi veneti non si esiga più del pattuito sotto Maometto III. Dai dragomanni al servizio veneziano non si esigano tributi od altro ; morendo essi, le loro proprietà siano consegnate al bailo. I veneziani non siano tenuti responsabili pei danni che gli uscocchi di Segna dessero a sudditi turchi, e cosi pure pei danni che navi mercantili, partenti da Venezia, destinate alla Turchia, e viceversa, ricevessero da corsari in mare. Non siano molestati i pellegrini cristiani, sudditi di principi amici," che vanno a Gerusalemme; così i religiosi della chiesa del S. Sepolcro, che potrà, al bisogno, essere ristaurata. I veneziani avranno in Smirne buon trattamento eguale ai francesi. Le questioni di turchi col bailo saranno portate davanti al gran visir. Quelle coi consoli veneziani saranno decise alla Porta. I negozianti veneziani in Cairo, Aleppo ed altri luoghi vi siano ben trattati, secondo le concessioni già fatte da Solimano II. Data a Costantinopoli. — Tradotta da G. B. Navon. — Inserta nel n. 133. Allegato n. 13 al dispaccio 46. (Dispacci Costantinopoli, filza 166). 81. (115) — 1638, Aprile. — c. 275 (79). — Versione di firmano del sultano Ibrahim di contenuto simile al n. 80. Dato a Costantinopoli. — Tradotto da Isacco Ralli. — Inserto nel n. 133. Allegato n. 16 al dispaccio n. 46. (Dispacci Costantinopoli, filza 166). 82. (116) — 1640, dopo il 23 Maggio. — c. 277 (81). — Versione in italiano di firmano in cui Ibrahim, sultano di Turchia, esposto come certi mercanti turchi, essendo stati depredati dall’ armata spagnuola di alcune stoffe acquistate in Venezia, caricate su navi venete dirette a Spalato, avessero preteso di essere risarciti dal bailo, dichiara ed ordina, che in caso di simili eventi il bailo non possa esser tradotto in giudizio, nè se ne debba tener responsabile Venezia, ma