DOGE: ALVISE II MOCENIGO 121 cittadini di quelle, capaci di pubblici uffici ; gli ufficiali subalterni dai capitani fra i loro concittadini. — 14. I cittadini e sudditi delle due parti, potranno viaggiare, trafficare ecc. liberamente nei vicendevoli territori, pagando i consueti diritti, trattene le imposte personali e ciò che ognuno porta cou sè; potranno chiudersi i confini per sospetto di contagio; saranno esenti da ogni gravezza per ciò che portano con sé i soldati reduci dal servizio di Venezia, e le cose dei cittadini di Berna e Zurigo morti nel territorio della republica, e dei veneti defunti nelle due città ; ogni compagnia delle predette potrà avere un proprio vivandiere, per solo uso dei commilitoni. — 15. Le due parti concederanno libero transito pel proprio territorio a milizie che si recano al servizio dell’ altra, purché osservino le leggi del luogo e previo avviso ai reggitori. — 16. Esse vieteranno il passaggio a nemici dell’altra pel proprio territorio. — 17. Se le due città, o una di esse, dovendo l’altra aiutarla, avessero guerra, Venezia pagherà a ciascuna 4000 ducati veneti al mese per tutta la durata delle ostilità, anticipatamente di tre in tre mesi; a guerra finita si renderanno i conti restituendo il non speso. — 18. Se una delle parti, aiutata dall’ altra, farà pace, ne avvertirà la seconda, prima di concludere, perchè vi possa esser compresa. — 19. Alla fine d’ogni anno dalla ratificazione del presente, Venezia pagherà ai magistrati di ciascuna delle due città 711 doppie di Spagna. — 20. I cittadini e sudditi, potranno stare e viaggiare nei territori degli uni e degli altri liberamente, purché dou si immischino di cose religiose. — 21. Nessuna delle parti darà ricetto a ribelli, traditori e rei di delitti atroci dell’ altra, ma, a richiesta, li arresterà e consegnerà. — 22. Il presente durerà in vigore 12 anni, e per altrettanti se non sarà disdetto un anno prima del suo spirare. — 23. Le questioni che sorgessero fra le parti saranno sottoposte al giudizio di arbitri (da adunare in Coira) eletti da ciascuna di esse; in caso di discrepanza di giudizio tra essi, verrà scelto un quinto arbitro. — 24. Quelle fra privati sudditi delle due parti, si giudicheranno nel foro naturale del reo, — 25. Durante 1’ alleanza, niuna delle parti potrà concludere patti contrari alla presente. — 26. Le due città fanno riserva pei vincoli che hanno coll’ impero, coi loro confederati svizzeri, colla Francia. — 27. Si eccettua il caso che questi potentati assalissero la republica ne’ suoi domini. — 28. Le parti procureranno facoltà di transito per le milizie summentovate pel paese dei Grigioni. Sottoscritto da Enrico Escher, console di Zurigo, e da Emanuele Graffenriedt, console di Berna. V. Du Mont, Corps universel cit. T. Vili, p. I, p. 184, sgg. 3. (3) — 1706, Dicembre 17. — c. 8. — Istrumento (in italiano) col quale il doge Alvise Mocenigo, rappresentato come nel n. 2, e i capi e consiglieri delle Tre leghe dei Grigioni, ricordando l’antica amicizia, e nominatamente l’alleanza conclusa nel 1603, e volendo rinnovarla, pattuiscono: Le due republiche saranno amiche. In caso di bisogno, Venezia potrà levare nel paese dei grigioni fino a 4000 uomini e non meno di 1000, per COMMEMORIALI, TOMO Vili. 16