94 COMMEMORIALI, LIBRO XXX. fu eletto a commissario per la designazione dei confini in Dalmazia ed Albania Giovanni Grimani, al quale si conferiscono i poteri necessari, (v. n. 56). Deliberazioni Senato Costantinopoli, filza 43. 59. (59) — 1699, Marzo 1. — c. 136 (7). — Versione come la precedente, colla quale si ordina ad Ostnan, già siliktar agà, che in esecuzione del trattato allegato al n. 51, compiuta, d’accordo col commissario veneto, la designazione dei confini di Bosnia, Dalmazia, Croazia e territorio di Cattare», si unisca con Ismail pascià, comandante il presidio di Negroponte, e sotto la direzione di questo passi in terraferma per la definizione anche di quei confini. Data in Adrianopoli e tradotta da Binaldo Carli, dragomanno. — Inserta come il n. 57. 60. (62) — s. d. (Febbraio 1701) — c. 142 (13). — Versione in italiano di lettera di All pascià (v. n. 57) ad Osman agà (v. n. 59), a Murad bei, mir aleni ed Ali effendi defferdar dei timori. Conchiuso che avranno l’affare dei confini e dati gli ordini per le pattuite evacuazioni, conferiscano col commissario di Venezia per trovar modo di stabilire una vera pace e che i confini siano rispettati. Quindi propone che i sudditi turchi non passino su territorio veneto sotto pretesto di coltivar campi o pascolare animali, e viceversa i veneti; che sia regolato il transito sulle strade passanti pei confini in relazione al traffico ed ai dazi; che gli schiavi viaggianti siano muniti di passaporto; che non siano lasciati vicino ai confini ufficiali, che potessero suscitare questioni. Biferiscano poi l’esito della conferenza. Sottoscritta dal mittente. — Tradotta da Binaldo Carli. — Trasmessa col n. 64. Allegato n. 2 al dispaccio 24 febbraio 1700 (m. v.) del Grimani in Dispacci del Commissario in Dalmazia, filza 1700, 10 ott. a 1701 5 aprile. 61. (65) — 1700, Febbraio (m. v.) — c. 148 (19) — Istrumento (in italiano) in cui si espone che, in forza del trattato riferito nel n. 51, il commissario veneto Giovanni Grimani e il turco Osman agà siliktar, procedettero alla determinazione dei confini secondo il pattuito nel trattato medesimo. In esso, partendo dalla fortezza di Knin, si viene descrivendo minutamente il percorso della linea confinaria e s’indicano i luoghi ove si eressero i segnali relativi, in semicircolo, intorno alle fortezze di Knin, Sinj, Dobranje, Vrgorac, Citluk e Gabela e in linea retta fra l’una e l’altra di esse e dall’ ultima al mare al luogo detto Sordups. Eseguita tale confinazione, si dichiara che i luoghi, già occupati da uno dei contraenti e destinati all’altro, furono consegnati al destinatario; che quindi si procedette a togliere ogni impedimento alla contiguità fra il territorio di Ragusa e la Turchia, togliendo i presidi di alcuni luoghi, dei quali presero possesso i turchi (si nominano la tenuta di Zavala, Pocitelja, Rao-no, Trebinje, Zubci). Si continuò poi la confinazione fra le fortezze di Castel-nuovo e Risano cominciando dal luogo detto Sutoriua fino ai confini del Montenegro e del sangiaccato di Skodra, provincia di Rumelia; si dichiara poi