122 COMMEMORIALI, LIBRO XXXI. servire in Italia contro chiunque, sotto colonnelli e capitani eletti da quella ; si riserva la neutralità dei grigioni durante la presente guerra ; in caso di arruolamenti di svizzeri per conto di Venezia, un terzo del numero totale sarà di grigioni che formeranno corpo a parte ; se le Tre leghe fossero minacciate di guerra, potranno rifiutare la levata ; ogni compagnia avrà ufficiali, sot-toufRciali ecc., come è detto nell’art. 2, del n. 2; qui si aggiungono quattro sergenti e tre tamburi. Seguono articoli conformi a quelli del n. 2 fino alle parole « l’ultima mostra », sostituendo le Tre leghe ove parlasi delle due città o d’ una di esse. Ogni compagnia potrà avere un proprio vivandiere ecc., come nell’art. 14 del n. 2; Le milizie grigione saranno trattate in tutto come le altre di Venezia. I cittadini e sudditi delle due parti ecc., come nell’ art. 20 del n. 2. Si fissano le norme pel passaggio attraverso il paese dei grigioni di milizie che andassero ai servigi di Venezia. Ciascuna parte impedirà il passo pei propri territori a nemici dell’altra. Se le Tre leghe fossero minacciate di guerra, Venezia pagherà loro 4000 ducati il mese ecc., come nell’art. 17 del n. 2. Essa pagherà « alli signori delle Tre leghe » in Coira, l’annua pensione di 711 doppie di Spagna, mentre duri in vigore il presente ; e donerà a quelle (in Zurigo, Morbegno o Chiavenna) otto cannoni di bronzo, due ogni 4 anni. Tutti i grigioni potranno liberamente e sicuramente viaggiare', trafficare e stare nei domini di Venezia, purché non si occupino di cose di religione ; niuna delle parti accoglierà ribelli o rei di delitti atroci fuggiti dall’altra, ma, a richiesta, li consegnerà. Il presente durerà in vigore per 20 anni, ed altrettanti successivamente se non sarà disdetta un anno prima dello spirare. Le questioni fra le due parti saranno definite in Chiavenna da arbitri eletti da esse e al bisogno da un terzo nominato da Berna o Zurigo. Quelle fra privati, come nell’ art. 24 del n. 2. Niuna delle parti potrà concludere alleanze, come nell’ art. 25 del n. 2. Le Tre leghe fanno riserva per tutte le altre alleanze e trattati a cui sono vincolate, salvo il caso che Venezia fosse attaccata ne’ suoi stati. Essa permetterà il transito per questi a 3000 some di grano acquistate all’ estero dai grigioni, o 1’ acquisto di 2000 ne’ suoi stati verso pagamento dei dazi ordinari. Darà ai medesimi il sale, di cui abbisognassero, al prezzo pagato dagli appaltatori di Bergamo e Brescia. Quella delle parti che avesse ricevuti, in caso di guerra, aiuti dall’ altra, non inizierà trattative di pace senza avvertirne 1’ alleata. Si pattuisce dalle parti il mantenimento in buono stato della strada « sopra la montagna di S. Marco ». Dato in Coira. — Sottoscritto da Gian Gaudenzio de Castelberg preside della Lega superiore, Stefano Buoi vicepresidente della Lega della cattedrale, Ottone Schwarz preside della Lega delle Dieci giurisdizioni. 1713, Giugno 15. — V. n. 4, alleg. A. 1713, Luglio 13. — V. n. 4, alleg. B. 4. (4) — 1713, Luglio 14. — c. 14. — Brano di lettera (n. 89, in italiano) di Carlo Ruzzini, cav. proc. di s. Marco, ambasciatore straordinario plenipotenziario all’ Aia. Il vescovo di Bristol (Berthuald) gli portò in persona l’allegato A,