10 COMMEMORIAL1, LIBRO XXIX. quando lo vogliano, ma pagheranno tributo pel tempo che vi dimorano. Tali partenti potranno disporre de’ loro beni anche stabili. A coloro che restano sudditi ottomani sarà permesso di restare nella rispettiva religione, conservando le loro chiese e beni. Resteranno illesi i monasteri e le chiese sia in città che fuori, conservando i vescovi, preti e monaci, greci e latini, i loro beni e rendite. Saranno rispettati i diritti personali dei cittadini, che potranno eleggersi giudici, con appellazione a’ magistrati turchi. Non si esigeranno nuove gravezze straordinarie dagli abitanti, oltre il tributo ordinario. Saranno riconosciuti i crediti di tutti i restanti in città. Si avvertiranno i turchi dell’ ora della ritirata dei veneti, cedendosi intanto ai primi una parte del baluardo di S. Dimitri. Adempiuta la convenzione, si restituiranno scambievolmente gli ostaggi. Spedita a Venezia da Andrea Cornaro provveditor generale in Candia con sua lettera 30 Agosto, n. 143, dove trovasi inserta in copia. 19. (11) - 1645, ind. XIII, Settembre 17. — c. 32. — Angelo Cesi, vescovo di Rimini, nunzio apostolico presso la republica di Venezia, e Gio. Francesco Morosini, patriarca di Venezia e primate di Dalmazia, collettori della decima concessa col-1’allegato, a tutti gli ecclesiastici ai quali spetta: Riferito l'allegato medesimo, intimano ai destinatari di pagare il sussidio, con quello concesso, entro un anno da oggi, in tre rate (Natale, Pasqua e Assunzione p. v.), e deputano al-1’ esazione quelli che già furono sottocollettori delle decime, minacciando pene ecclesiastiche ai renitenti al pagamento. Dato in Venezia, nel palazzo apostolico a S. Francesco della Vigna. — Presenti Giorgio de’ Marchetti canonico patriarcale e Giovanni Malcotti. — Sottoscritto da Giovanni de’ Simonetti canonico patriarcale, sottocollettore e notaio generale del sussidio. Allegato: — 1645, Agosto 3. — Breve del papa Innocenzo X ad futuram rei memoriam. Quantunque gli stia a cuore il non far pesare sugli ecclesiastici gravezze straordinarie, pure, nell’ occasione che i turchi assalirono Greta ed altri possessi di Venezia, pensa essere interesse anche del clero il contribuire alla difesa della cristianità. Perciò di motti proprio assegna alla republica un sussidio di 100,000 scudi d’oro sulle rendite dell’ anno corrente di tutte le chiese, monasteri e benefici ecclesiastici (trattene quelle dell’ ordine gerosolimitano di Malta) degli stati veneti ; ridotte proporzionalmente a metà le quote degli ordini mendicanti, come sarà indicato da note di cui furono incaricati Angelo Cesi vescovo di Rimini e Gio. Francesco patriarca di Venezia. Non saranno compresi, a sensi del Concilio di Vienna, i calici, i libri, gli ornamenti delle chiese, dei monasteri e dei priorati, dedicati al culto divino. Affida al nunzio apostolico e al patriarca di Venezia il compito della ripartizione e del-l’esazione delle quote, nominandoli collettori generali, e dando loro le facoltà necessarie all’ adempimento del loro mandato. Dato a Roma presso S. Maria Maggiore. — Sottoscritto da M. A. Maraldo. 1645, Settembre, 20. — V. n. 25, all. B.