DOGE: SILVESTRO VALIER. 55 Allegato A : — Formula dei passaporti da rilasciarsi, in esecuzione del precedente trattato, dall’ ammiragliato di Francia, rappresentato ora da Luigi conte di Tolosa, ai navigli nazionali. — L’intitolazione porta: Luigi conte di Tolosa, ammiraglio di Francia. Allegato B: — Formula simile alla precedente pei passaporti da emettersi dagli Stati generali a favore dei navigli loro sudditi. Mandato come il n. 105. V. Du Mont. Corps universel cit. T. VII, p. II, p. 386. sgg. 107. (103) — 1697, Settembre 20. — c. 241-247. — Fascicolo cartaceo recante la copia in francese del trattato concluso tra Luigi XIV re di Francia e di Na-varra e Guglielmo III re della Gran Bretagna. In esso si dichiara che in séguito a mediazione di Carlo XI re di Svezia e, dopo la di lui morte, di Carlo XII, accettata dai due contraenti, ì loro plenipotenziari, cioè pel re di Francia i tre nominati al n. 105, e per quello della Gran Brettagna Tomaso conte di Prem-broke e di Montgomery, barone di Herbert e di Cardif, guardasigilli privato d’Inghilterra, consigliere di stato, ed uno dei giustizieri d’Inghilterra, Edoardo visconte di Villiers e di Darfort, barone di Hoo, cavaliere, maresciallo d’Inghilterra e uno dei giustizieri d’Irlanda, Roberto Lexington, barone d’Everhant, gentiluomo di camera del re e Giuseppe Williamson cavaliere, consigliere di stato e custode degli archivi dello stato, coll’ intervento deli’ ambasciatore del re di Svezia mentovato nel detto n. 105, pattuirono: Sarà pace ed amicizia fra i due re, loro successori, domini e sudditi. — Cesseranno tutte le ostilità fra essi, che in avvenire eviteranno ogni causa di discordia. — Saranno dimenticate tutte le offese fattesi vicendevolmente in passato. — I due re s’impegnano vicendevolmente di non turbare in modo alcuno il tranquillo possesso dei domini dell’altro contraente, nè di aiutarne i nemici e fomentar congiure, ribellioni ecc. — La navigazione e il commercio fra i sudditi dei due re saranno liberi come prima della dichiarazione di guerra. — I sudditi dell’ uno potranno chieder giustizia contro quelli dell’ altro ai tribunali di questo e conseguirla senza ostacoli. — I due re si restituiranno vicendevolmente i luoghi e paesi da essi occupati l’uno a danno dell’altro durante la guerra; ciò sarà fatto entro sei mesi ad opera di commissari all’uopo delegati. —- Commissari speciali esamineranno idiritti dei due re sui luoghi intorno alia Baia d’Hudson, occupati dai francesi durante la pace e presi dagli inglesi nella guerra; e così pure la capitolazione accordata dagli inglesi al Fort de Bourbon il 5 settembre 1696; essi commissari fisseranno anche i confini dei paesi scambievolmente restituiti e degli scambi di territorio che potranno convenire ai contraenti. — Sono dichiarate nulle tutte le patenti di rappresaglia, lettere di marco e simili, accordate da ciascun contraente ai propri sudditi contro quelli dell’altro, e si fissano le norme per simili concessioni in avvenire. Si stabiliscono i termini di tolleranza secondo le varie distanze per la cessazione del carso, nominandosi i mari britannici settentrionali fino al Capo S. Vincenzo, l’Equatore, l’Atlantico, il Mediterraneo. Le contravvenzioni al presente per parte di privati non ne diminuiranno l’efficacia, ritenen-