Iti , unirà etto all’altro rifultato dal Basimento, e fuo Nolo, come alP Articolo 2.0, c con P importare di detti Capitali uniti fi rifarciranno a Soldo per Lira i danni fofferti per quella Sommaj in cui faranno flati calcolati, 7 Se alcun Battimento, dopo una tempefla di Mare, foife in neceifità di falvarfi in un qualche Porto, o Fiumera, e per potervi entrare doveife eifere alleggierito d’una parte del Carico; in tal cafo i danni tutti, che ne rifultaflero, entreranno anch’ eifi nelle groife Avaree, e faranno com-penfati nelle forme fopraindicate. Ma fe dopo un tale alleggerimento il Battimento pur non oflante periiTe col rimanente del Carico; in tal cafo le Merci, che foifero flate già condotte a falvamento, non faranno foggette ad alcuna compenfazione in Avarea verfo quelle, che foifero pe-» rite col Battimento. 8 Li danni, che derivaifero alle Merci dalle Coperte mal c al afatate, dallo Stivaggio, o dal cattivo Corrcdamento del Battimento, caderanno a folo pefo del Battimento, e non delle Merci; falve al Proprietario del Battimento medeilmo le ricurforie competenti verfo il Capitanio, qualora il difetto provenifle da lui. kì * -