174 4 \ Ne’ varj cafi, e bifogni, che il poifano contemplare relativamente al dettino de’ Battimenti, e alle Perfone , che fopra d’eifi s’attrovaifero, per quello fìa alle mifure de’ Prò da ttabilirfi in etti Contratti a rifchio di Mare , fi of-fervaranno li. lodevoli ufi, e confuetudini de’ Luoghi, e Scale, ove ii formaffero tali Contratti, e non diverfa* mente ». $ In tutti gli altri Contratti a Cambio, oflìa a rifchio di Mare, eífendo per comune confentimento la regola deli5 utile quella del maggiore, o minore rifchio, che in etti fi calcola, tanto fe fiano a puro Denaro contante, quanto fe foifero in Mercanzie, perciò li Contraenti dovranno efprimere fin a qua! fegno intendano d’arrifchiare il loro intereife, cioè per quanto tempo, fe per uno, o più Viaggi ; e fopra qual Battimento, avendo però fempre in vitta , che la fperanza di eccedenti profitti non turbi la Giufli-zia a ma anzi fi oifervino le lodevoli, confuetudini. delle Piazze Mercantili- 6 Seguiti li Contratti a rifchio Marittimo, fuccedendo * che alcuno de’ Ricevitori non aveife impiegato relativamente al Contratto la fomma ricevuta , ma anzi l’aveife dive rfa-