IO 7 fere adempito da chi foife l’acquirente del Battimento me-defimo. 11 Se il maggior numero degl’Intereflati voleife lafciar giacere ne’Porti il Battimento fenza una legittima caufa, da eiler riconofciuta dal Magiftrato de’ Cinque Savj, il minor numero potrà obbligare il maggiore a dar impiego al Battimento medefimo, così richiedendo li riguardi di giuftizia. 12 Occorrendo d’acconciare, o carenare li Battimenti, que-fto dovrà immancabilmente efeguirii totto che vi concorra la volontà della maggior parte de’ Compartecipi. Se poi alcuno tra li minori Caratati ricufaiTe di contribuire la fum* ma, che fe gli fpettaffe ; potrà efler prefo denaro a cambio dagli aventi li Carati maggiori, con l’Ipoteca della porzione de’ recredenti : che fe finalmente la maggior parte de’ Caratati fotte quella, che ricufaife di concorrere alle acconcie, e carene iuddette; in tal cafo il minor numero potrà obbligare il maggiore alla vendita del Battimento, o per via di Partito, o al Pubblico Incanto ; falvo però fem-pre quanto fi è ttabilito nell’Articolo 46.° de’Capitanj per que’ Battimenti, che foiTero in urgente neceifità di accomodarli fuori di quefti Porti. 13 Se