i^5 i6 Se durante il Viaggio foife per ordine Pubblico trattenuto il Battimento in un qualche Porto , non potranno li Marinari accordati a Viaggio pretendere cofa alcuna oltre il proprio Accordo, mentre ciò farebbe un accrefcere il di-fcapito a chi non ne ha colpa, 17 Se alcuno dei Marinari accordati a Viaggio moriife durante il Viaggio medefimo , li di lui Eredi confeguiranno dai Capitani, o Parcenevoli al ritorno del Battimento gli avanzi della Paga fpettante al Defunto , computata però fin ai giorno della fua Morte, e non più. 18 Se per difavventura un Battimento Equipaggiato con fimi-li Accordi naufragaife nel Viaggio d’ andata , li Marinari dovranno confeguire la metà della convenuta Paga ; e fé il Naufragio fuccedeife nel -ritorno , dovranno avere 1* intiero importar dell’ Accordo predetto , rifervato ad effi pure un premio corriipondente all’ opera, che con frutto pre-ftafTero nel ricupero, come all’Articolo u.° 19 Se ipai alcun Battimento foife ritenuto col fuo Equipag- L ì gio,