64 L’ obbligo di fervitù di ciafcun Marinaro \ dovrà cominciar nel momento, che dal Capitanio, o Nocchiere verrà avvertito di levar ¡’Ancora da quefti Canali per avviarli a’Porti, o del Lido, o di Malamocco, c da quel giorno farà nutrito a pefo del Battimento ; ma fe egli non concorrere con la dovuta prontezza, farà dal Magiftrato all’ Armar fatto trattenere almeno per giorni quindici nella Pubblica Fufta, in pena della di lui difubbidienza, farà foftituito in fuo luogo un altro Marinaro, e gli faranno fatte reilituire tutte le Paghe, che aveflè confeguito. 33 Il tempo della Panatica di Mare, e dello fconto delle Paghe antecipate , comincierà dal giorno dell’ ufcita da quefti Porti, e terminerà il giorno incluiivo dell’ingreifo del Battimento nei Porti medeilmi. 34 Uiciti che faranno da quefti Porti li Marinari, com-parindo allora l’Equipaggio non più iòggetto ad alcuna alterazione, dovranno efli preftarii alla fervitù del proprio Battimento, al carico, e difcarico del medefimo in ogni luogo, tempo, e viaggio fecondo gli ordini del proprio Capitanio, e degli Ufficiali , con la debita raifegnazione, e dipendenza. 35 Li