22 come in ifcritto, oltre la perdita aiToluta di tutta la fum~ ma a tal oggetto fomminittrata. 23 Sarà precifo effenzial dovere , e cura particolare di tutti i Capitanj, e Patroni di tutelare le Merci, ed Effetti di qualunque genere affidati alla loro cuttodia, e di riconfe-gnarli quali li averan ricevuti. Dovranno egualmente invigilare con tutta P attenzione poffibile fopra la condotta de’ loro Uffiziali, e Marinari, e di qualunque altra perfona imbarcata 3 onde le Merci, ed E ffetti fui proprio Battimento eiìftenti, non iìano minimamente pregiudicati, tocchi, o fcemati. Che fé mai li Capitanj, o Patroni metteifero mano nelle Merci, ed Effetti alla loro cuftodia affidati, o vendendoli, o difper-dendoli, o facendone altro ufo di quello, eh’eiige la loro pontualità; faranno coftretti all’intiero riiarcimento di tutti i danni, faranno feveramente puniti, e faranno privi per fempre della Regia Patente. 24 Non dovranno li Capitanj, e Patroni medeiimi condurre , o afportare da qualunque Stato Merci proibite ; come pure non potranno eftrarre da’ Stati s\ Sudditi, che Efteri nemmeno le Merci permette fenza il pagamento de’refpet-tivi Dazj, in pena di Due. 300. applicabili alP Ofpital degl’Invalidi 9 e di rettar privi per fempre della Regia Patente. Do- e