248 COMMEMORIALI, LIBRO XVI 202. — S. d. (1483 - anno in cui fu scritto nel registro). — c. 221 (223) t.° — Passi di decreti di Concilii e nominatamente dei costantinopolitani VI (680-681) ed Vili (869-870) e del fiorentino (1439), in cui si dichiara essere il patriarcato di Costantinopoli la prima dignità della Chiesa dopo il papa. — Avvertenza che il papa, delegando il giudizio della causa del vescovo di Tor-cello, scrive a H. (Enrico Dandolo) patriarca di Grado e a P. (') cardinale di S. Vitale e legato apostolico (ponendo prima il patriarca) ; e che per antiche concessioni i quattro patriarchi hanno diritto di far portare dinanzi a se la croce dovunque vadano, meno nei luoghi ove si trova il papa o un suo legato portante le insegne pontificie. (*) Secondo FI. Cornelii, Ecclesiae torcellanae etc. I, 23, il fatto sarebbe seguito sotto Alessandro III papa; secondo il Cappelletti, Chiese d'Italia, prima del 1158; arabi gli autori mettono E. invece di P. come iniziale del nome del cardinale di S. Vitale. 203. — S. d. (1483?) — c. 253 (49). — Annotazione (in volgare) in cui si dice che la possessione della Corte di Moncoler (Montecollere) nel Cremonese fu costituita da Ugolino Cavalcabò, e poscia, mancando gli eredi di questo, incamerata da Bianca Visconti Sforza che aveva avuto in dote il Cremonese; Galeazzo Sforza donò la possessione a Roberto di Sanseverino che la perdette essendosi ribellato al duca; ora, avendo il duca Lodovico condotto ai propri stipendi il conte di Caiazzo, assegnò a questo certe somme sui redditi della possessione stessa. — Sottoscritta da Bello manens (v. n. 192, 199 e 207). 204. — 1484, Aprile 22. — c. 175 (174). — Trascrizione in greco del documento n. 205. 205. — 6993 (1484), Aprile 22. — c. 175 (174). — Versione in volgare di lettera di Baiazette II sultano dei Turchi al doge. In seguito agli uffici del -1’ inviato veneto Giovanni Dario, relativamente alla pretesa fatta valere per mezzo del chiaus Mohammed, da esso sultano mandato a Venezia, sulle isole di Cefa-lonia e del Zante, dichiara di lasciar la seconda alla Signoria verso un annuo tributo di 500 ducati. Data a Costantinopoli. 206. — 1485, Gennaio 2. — c. 253 (49) t.° — Gian Galeazzo Maria Sforza Visconti duca di Milano ecc. Ridotte in tristissime condizioni, per le lunghe guerre sostenute, le finanze ducali, ordina a tutti i feudatari suoi sudditi di pagargli un’ intera annata delle rendite dei rispettivi feudi. Si eccettuano quelli che avessero avuto i delti feudi ¡n vendita, permuta o dato in paga da esso duca o da suo padre. Tutti coloro che godono beni avuti in dono, privilegi, esenzioni o altro pagheranno similmente un importo eguale al reddito d’un anno, quando non abbiamo avuti i detti beni in vendita ecc. come sopra. Chi avesse alienato tali diritti, pagherà il 5 per cento del prezzo di vendita. Per ciò ordina a tutti i godenti feudi o altri diritti come sopra di denunziarli entro 30 giorni agli uf-