274 COMMEMORI A LI, LIBRO XVII stanza. Esso ratificherà la presente la quale potrà essere disdetta un mese prima del suo spirare. E seguono altri articoli di minore importanza. 24. — 1488 sic (1482), ind. XV, luglio 26. — c. 12 t° — Patente ducale che, in esecuzione del prescritto dal n. 21, approva e ratifica quei patti promettendone l’osservanza (v. n. 141). Data nel palazzo due. di Venezia. 25. — 1482, Agosto. — c. 65. — Risposte date da Pietro Marcello ad istanze del comune di Rovigo allorché questo venne sotto la signoria di Venezia: Si accolgono il comune stesso coi suoi abitanti quali fedeli sudditi, e si perdonano tutte le offese o i danni recati involontariamente a Venezia. Il commissario, i rettori, i soldati e tutti coloro che si trovano in quella città e territorio, saranno liberi di restarvi od andarsene, e cosi i rodigini che sono a Ferrara potranno ripatriare ; i partenti dovranno però prima pagare i lor debiti verso i terrieri. E seguono risposte a domande poco dissimili da quelle che si leggono nel n. 29 col quale il presente restava senza vigore. 26. — 1482, ind. XV, Agosto 17. — c. 68. — Istrumento in cui si dichiara che presentatisi a Pietro Marcello, provveditore dell’ esercito veneto, prete Antonio de’ Brilli e il giureconsulto Pietrobono Carrarino, rappresentanti la comunità di Lendinara, offrirono al medesimo la dedizione di quest’ ultima a Venezia, eh’ egli accettò, rispondendo come segue alle condizioni da essi proposte (che si espongono in volgare) : Circa all’ esenzione per 32 anni da imposte, gravezze e prestazioni, ad esenzione perpetua da tasse e servigi militari, al dazio della macina e alla compera del sale, alla condotta dell’ ebreo prestatore, al dazio delle ehiaoe, alla devoluzione a quel comune delle gabelle proprie e delle condanne per malefici, si osserverà quanto usavasi sotto il domìnio del duca di Ferrara. L’esercizio del notariato anche nei publici uffici è riservato ai notai di quel collegio, sotto pena di taglio della destra a chiunque altro lo esercitasse; la materia criminale è riservata al podestà e al suo cancelliere il quale potrà rogare anche atti civili. Circa la separazione della comunità suddetta da tutte le altre del Polesine, ferma la giurisdizione in seconda istanza del foro di Rovigo, e circa il concorso alle riparazioni delle rotte dell’Adige ed altri lavori in esso fiume, si osserverà quanto usavasi sotto il detto duca. Si darannno aiuti di materiali ed operai per chiudere la rotta di Gampomarzo purché vi concorra la detta comunità, come deciderà la Signoria. Si annullano i debiti della comunità verso i contadini o massari, e viceversa; ma gli ultimi pagheranno a quella quanto effettivamente tengono di sua ragione. Circa 1’ accordare una sovvenzione di grani, in vista dei danni delle rotte e della guerra, deciderà la Signoria. Si confermano gli statuti ; per le pene comminate agli omicidi si osserveranno quelli di Padova. Circa 1" annullamento di tutti i decreti posteriori al 1471, deciderà la Signoria. Continueranno ad aver corso per un anno le monete usate, e su esse non si pagherà alcun aggio. Sul pagamento delle decime del