I 22 defime, e devendo di tutto tenere efattamente informato il Magiftrato de’ Cinque Savj alla Mercanzia per que’ ri-cosfi, che poteifero eiTere allo fletto avanzati » II Avranno facoltà li Confoli, in via però provvifionale , di trattenere in arretto, ed anco in catena, ed in prigione, occorrendo, queT Sudditi noftri > che foifero baldanzofi, inquieti , fedizioii, violenti, o che con le male lor procedure comprometteilero la quiete , o 1’ onore della Nazione ; e quando fi trattaife di colpe gravi , avranno cura di fpe-dire ai competenti Magittrati con la prima opportunità di Veneti Battimenti per la Dominante li Colpevoli, unitamente a’ fondamenti delle lor delinquenze .. IZ Ogni Confole avrà la facoltà di eleggere il fuo Cancelliere , il quale avrà ad effere di buona fama , di probità, e di capacità fufficiente per ettendere i Contratti, e gli Atti tutti, e Carte relative al fuo Miniftero. Semprecchè ila poifibile, dovrà verificare quetta elezione in Sudditi Veneti; ed in cafo diverfo, patterà alla nomina di perfona egualmente munita degli antedetti requifiti, da effere approvata dal Magiftrato de’ Cinque Savj alla Mercanzia , facendo che la perfona eletta Suddita, o non Suddita prima di af-fumer 1’ Impiego pretti in nome Pubblico, e nelle di lui mani il giuramento di fedeltà. Ciafcun Confole farà reipon-fabile in via civile per il fuo Cancelliere , ficchè farà in pie-