32 COMMEMORIALI, LIBRO XIV 89. — S. d. (14-19, Maggio). — c. 18. — Versione in volgare di ordine del sultano di Egitto al grande armiraio e luogotenente della signoria di Tripoli: Ad istanza degli ambasciatori veneti (v. n. 83) comanda che i veneziani possano andare in quella città e provincia con lor navi e merci, e trafficarvi sicuramente. Vuole però che non possano comprar cenere da altri che dal Nadraces di Tripoli'nella dogana del sovrano (v. n. 120). Ingiunge che sia loro assegnato un ufficiale speciale per riscuotere i diritti règi da essi; che sia subito pagato ciò che vendono ; che cessino tutte le estorsioni a lor danno ; che sia vietato al cadi Benesalete, a Calil dragomanno e ad Omar Benemirali di avere alcun affare con quelli, e siano castigati per le avanie esercitate in addietro. 90. — 1449, ind. XII, Giugno 7. — c. 39 t.° — Il doge ai rettori ed ufficiali di Bergamo e suo territorio. Fa sapere di aver date le seguenti risposte, delle quali ordina l’osservanza, a domande del comune e degli abitanti di Lovere : Questi sono accolti in grazia quali buoni sudditi. Si confermano i privilegi, le concessioni ecc. già accordati e confermati dalla Signoria, salvi i diritti acquisiti da altri Quegli abitanti potranno acquistare beni stabili nel territorio di Brescia e nella Valcamonica, e goderli tranquillamente, e ciò quando non vi si oppongano privilegi speciali di terzi. Essendo diminuito il lavoro del podestà di Lovere pel passaggio di varie terre sotto le giurisdizioni di Bergamo e della Valseriana, quella comunità non sarà tenuta a pagargli per salario più di quanto pagava in addietro proporzionalmente colle terre ora staccate ; così per le imposte e gravezze, portandosi però il calcolo del fiorino da 32 a 40 soldi imperiali ; e nemmeno saranno tenuti responsabili per debiti d’imposte delle dette terre separate e loro abitanti. Le lane e stami potranno essere portati da Lovere in ogni altro luogo del suo territorio per esservi filati, e riportati senza pagamento di alcun diritto, salvi i privilegi già concessi.Si osservi il consueto circa l’esenzione da dazi, pedaggi ecc. degli animali che si conducono per quel territorio a pascolo. Gli exilitii di quella giurisdizione sono assolti da ogni responsabilità per malefizì commessi sotto la signoria dei milanesi, purché non siano crimini di lesa maestà. Data nel palazzo ducale dì Venezia. 1449, Giugno 7. — V. 1449, Luglio 10, n. 95. 1449, Giugno 10. — V. 1449, Luglio 10, n. 95. 1449, Giugno 14. — V. 1449, Marzo 17, n. 75. 9!. — 1449, ind. XII, Giugno 16. — c. 40. — Privilegio con cui il doge fa sapere a tutti i rettori ed uffiziali di avere, ad istanza di Marc’ Antonio e fratelli Secchi di Caravaggio, confermato l’allegato e di avervi compresi eziandio i nipoti dei petenti, i figli cioè di Gian Luigi e di Emanuele cav. de’ Secchi; e ne ordina a chi spetta l’osservanza. Dato come il n. 90. Allegato: 1418 (recte 1448), Gennaio 20 (m. v.). — Jacopo Loredano provveditore dell’ esercito veneto fa sapere di aver date le risposte seguenti ad