268 COMMEMORI ALI, LIBRO XVII Data nel castello di S. Secondo. — Sottoscritta dal Rossi e da Gaspare suo segretario. 10. — 1482, ind. XV, Aprile 3 — c. 1. — Condotta di Roberto d’Aragona di Sanseverino ai servigi di Venezia, in qualità di luogotenente generale di tutte le genti d’ arme della republica, stipulata (in volgare) col medesimo da Pietro Priuli proc. di S. M. savio del consiglio e da Giovanni da Lezze savio di Terraferma, rappresentanti il doge e la Signoria. La ferma è per tre anni, ed uno di rispetto ad arbitrio della Signoria ; il Sanseverino avrà fiorini 80000 (da 1. 5 ven. l'uno) all’anno, e condurrà un numero proporzionato di milizie; la metà della detta somma è pagata subito, il resto in rate mensili a datare dal 15 corr. Il S non avrà obbligo di mostre o registrazioni, ecc. ; avrà giurisdizione civile e criminale sulle sue milizie, trattine , i casi enormi (ribellioni, tradimenti, assassinii, incendii, falsificazioni di monete ecc.) da giudicarsi dai capitani delle città nei territori delle quali accadessero ; in campo sarà giudice di tutte le milizie della republica. Egli avrà alloggiamenti come è consueto. Servirà in Lombardia, Romagna, Toscana e ogni altra parte d’Italia contro chiunque gli sarà comandato dalla Signoria. Consegnerà a questa tutte le città, terre ecc. che prendesse, come pure i signori di quelle e i loro figli e fratelli, e i traditori, tenendo per se i beni mobili e i prigionieri; dovrà però, a richiesta, cedere alla Signoria per metà della taglia i capitani portanti stendardo. Se per guerra o per mutazioni nello stato di Milano si ricuperassero beni già del S. o dei suoi, e la città di Tortona, e Seivano e i luoghi ora tenuti in Lombardia da Filippo Maria e Lodovico figli del fu duca Francesco Sforza, e da Costanzo (Sforza) da Pesaro, cioè Basignana e Piola dal primo, Sarti-rana, Cusago, Mortara, Valenza e Sale dal secondo, Rorgonovo degli Sforza e Torreselle dal terzo, come pure tutti i beni di Luigi da Terzago e di Giovanni Rotto, tali beni e proprietà saran date ad esso S. ; la republica lo tutelerà nel loro pacifico possesso; e sarà incluso come protetto in tutti i trattati che quella facesse con potentati italiani. Se poi Venezia facesse alcun trattato con Milano per conservazione della pace d’Italia, procurerà che il S. sia reintegrato nei suoi beni, e cosi i di lui dipendenti. Venezia pagherà ad esso ogni anno una somma eguale alla rendita che Rartolomeo Colleoni traeva dai beni concedutigli da essa, fino a che gli si potrà dare il corrispondente capitale in beni stabili. E seguono tre articoli pei casi di ricondotta o di licenziamento (v. n. 11). Fatto in Venezia, nella casa del marchese di Ferrara, residenza del S. — Testimoni : Antonio Loredano proc. di S. M., Pietro Salerno cav. di Verona e Alvise Sagundino segr. due. — Atti Clemente Tedaldini e Gian Pietro Stella segr. due. 11. — 1482, Aprile 3. — c. 2 t.° — Roberto di Aragona di Sanseverino dichiara (in volgare) di accettare quanto è stipulato nel precedente, riportandone testualmente le condizioni. Sottoscritta dal Sanseverino e dal suo cancelliere Antonio Visconti.