a 71 Ammiraglj reila feveramente proibito il ricevere nelle proprie Barche qualunque Vivandiere, o Cadrai, iotto le pene efpreilè all' Articolo z.° 7 E come oltre le dette due Barche dellì Ammiraglj, fi ritrova altra Barca parimenti di ragione della Profeifione de’ Piloti d’ Iilria; così dovendo quella in qualità di feconda preilare il fuo fervizio nel Porto del Lido, dovrà eiler impiegata dalli Ammiraglj in preferenza di qualunque altra de’femplici Rimurchianti. 8 Spettando le due Barche degli Ammiraglj, e l’altra fud-detta alla Profeifione de’ Piloti d’ Iilria, quei Piloti, che non aveifero impiego, quando fiano capaci, potranno eifere impiegati per Uomini da Remo nelle medeiìme, in preferenza a qualunque altro ; purché però non abbiano a reftarvi che per foli tre meii, paifati li quali potranno foftituirfe-ne degli altri, onde con quello giro poifino eifi Piloti efe-guire li comandati Viaggj, e Scandagli, come ila prefcrit-to nel Titolo relativo.