DOGE FRANCESCO FOSCARI 91 due mesi pronunzierà il suo giudizio circa il credito del Colleoni per le terre del Bresciano e del Bergamasco, pagabile entro due anni. — Atti come sopra. 285. 1454, ind. IT, Aprile 12. — c. 135 (130) t.° — Lodovico marchese di Mantova luogotenente generale ducale ecc., a richiesta del duca di Milano ratifica ed approva i n. 282 e 283 (v. n. 286). Data a Mantova, sottoscritta dal marchese e dal suo cancelliere Jacopo Andreasi. 286. — 1454, Aprile 14. — c. 136 (135) t.° — Formala (in volgare) per la promulgazione in piazza di S. Marco a Venezia della pace n. 282 (v. n. 289). 287. — 1454, Aprile 17. — c. 167 (166) t.° — Ducale al podestà di Vicenza. Gli si ingiunge di verificare se, come asserisce Cristoforo di Vicenzo detto Vosseto da Valdagno, questo sia l’individuo indicato sotto il nome di Gaspare di Bartolomeo da Montebello nel n. 262 ; ed in tal caso ne faccia annullare il bando. 288. — 6962 a cr. mundi (1454), ind. II, Aprile 18. — c. 137 (136). — Versione in volgare di diploma in cui Maometto (II) sultano dei turchi dichiara di avere, a richiesta di Bartolomeo Marcello ambasciatore veneto, confermato la pace già confermata il 10 Settembre 6960, ind. XV (1452) per gli uffici di Lorenzo Moro, altro ambasciatore veneto, aggiungendovi nuovi patti, e promettendo e giurando di osservare il tutto, che è diviso in due parti, cioè : 1.° Capitoli della prima pace. Sono analoghi ai riferiti al n. 140 del libro XII aggiuntovi : Negli stati del sultano nitrii veneziano potrà esser punito o tenuto responsabile per colpe di altro suo concittadino ; e cosi segua negli stati veneti rispetto ai sudditi di quel sovrano. Questo pagherà 1000 aspri per ogni schiavo fuggito dai domini veneti nei suoi e fattosi musulmano ; restituirà quelli restati cristiani; lo stesso farà Venezia per gli schiavi dei turchi. 2.° Capitoli nuovi : In tutti i possedimenti del sultano, e specialmente in Costantinopoli, i veneziani potranno viaggiare, navigare e trafficare liberamente, pagando il 2 per 100 sulle vendite, e altrettanto sulle merci acquistatevi che esportassero. Le navi venete che passano per detta città dovranno sorzer (fermarsi) solo in quel porto. È concesso ai veneziani 1' esportare dal mar Nero cristiani e venderli (verso imposta del 2 per 100), non però musulmani. È pur libero ai medesimi condur seco dalle parie da basso famigli, liberi e schiavi, senza ostacolo, e ai presenti ora in Costantinopoli di tenere quelli che hanno. Quantunque il sultano abbia vietato agli abitanti di Fera di pagare i lor debiti verso veneziani, i genovesi saranno obbligati a soddisfare tali debiti, trattone il caso di sequestro delle merci o cose del creditore veneziano in mano del genovese. Il patriarca di Costantinopoli continuerà a godere le rendite che aveva nei domini di Venezia al tempo del— l’impero. Negli stati veneti non si faran pagare ai negozianti turchi maggiori imposte delle pagate dai veneziani in Turchia. Venezia farà, in quanto il possa, difendere le navi turche che inseguite riparassero ne’ suoi porti ; altrettanto farà il