100 COMMEMORI ALI, LIBRO XIV 312. — 1454, ind. II, Agosto 22. — c. 153 (152). — Borso duca di Modena e Reggio, marchese d’Este ecc., volendo fruire dei vantaggi derivanti ai partecipi al trattato n. 313 e pel luogo in esso espressamente lasciatogli, nomina suoi procuratori Paolo de’ Costabili cav. dottor di leggi, conte ecc., e Giovanni de’ Bianchini conte palatino, ambi di Ferrara, dando loro facoltà di ratificare in suo nome il detto trattato e di negoziare e concludere la sua partecipazione al medesimo. Fatto nella villa di Fossa d’ Albero distretto di Ferrara, nel palazzo del duca. — Testimoni : Lorenzo Strozzi conte di Castellarano e di Campo Galliano consocio e consigliere, Lodovico Casella referendario, Anseimo di Francesco Salimbeni camerlengo del duca. — Atti Filippo del fu Bendidio di Bendidio not. imp. a Ferrara e cancelliere del duca (v. n. 315). 313. — 1454, ind. II, Agosto 30. — c. 147 (146). — Carlo del fu Rosso Marino, Girolamo del fu Francesco Barbarigo e Marco di Natale Donato dottore in ambe, procuratori del doge e della Signoria di Venezia (procura in atti di Emanuele Girardi), i rappresentanti del duca di Milano nominati nel n. 308 e quelli del comune di Firenze nominati nel n. 307, pattuiscono : Le parti contraggono alleanza per 25 anni, e più se loro piacerà, a difesa dei rispettivi stati in Italia contro chiunque le offendesse non provocato. Entro due mesi esse inviteranno per mezzo di ambasciatori il re di Aragona e il pontefice ad entrarvi. Durante l’alleanza Venezia manterrà, in tempo di pace, almeno 6000 cavalieri e 2000 fanti, altrettanti il duca, e Firenze 2000 cavalli e 1000 fanti ; in guerra, la prima e il secondo 8000 cavalli e 4000 fanti, la terza 5000 cavalli e 2000 fanti. Facendosi la guerra, nessun contraente potrà venire a pace o ad accordi senza il consenso degli altri; nè ad alcuna lega o convenzione con altra potenza italiana, se non riservando ]’ integrità del presente, al quale non si possa derogare. In caso di guerra le parti si soccorreranno vicendevolmente con almeno la metà delle mentovate milizie, che potranno esser mandate contro l’offensore in qualsiasi luogo d’Italia, fino a guerra finita. Essendo offesa una delle parti per mare, e stimando Venezia di combattere 1’ offensore in egual modo, il duca e Firenze contribuiranno per la flotta, di 20 galere, 5000 ducati d’oro il mese, metà per ciascuno, o meno, in proporzione, secondo il numero delle galere. Le milizie mandate in soccorso d' uno dei contraenti riceveranno negli stati di questo alloggio e vettovaglie al prezzo a cui si vendono ai soldati del signore del luogo, e trattamento eguale a questi ultimi. Le parti nomineranno entro due mesi i propri collegati ed aderenti, che dovranno ratificare la nominazione entro altri due. È fatto luogo onorevole per entrare nella presente al comune di Genova e al duca Dorso di Modena ecc. (v. n. 312). Se alcuno dei partecipi alla presente o dei loro collegati ne offendesse un altro, tutti gli altri, richiestine, presteranno aiuto all’ offeso come se 1’ offensore non appartenesse alla lega. In tal caso niuno dei collegati darà transito, ricetto, vettovaglie o aiuto di sorta all’ offensore e ai suoi. La presente sarà pubblicata in giorno da destinarsi ; e ratificata dalle parti principali entro 15 giorni. Pena al contravventore 200000 ducati d’ oro (v. ri. 314). Fatto nel monastero di S. Gregorio in Venezia, residenza dei rappresentanti