159 TITOLO QUARTO ACCORDI, PAGHE, E PANATICHE DEI MARINARI. 1 Sfendofi ilabilito nei Titoli dei Capitani , e dei Marinari , che le Paghe debbano eilere unicamente dipendenti , e corrifpondenti agli Accordi, che fi faranno, tra Capitani, e gli altri Individui componenti gli rifpet-tivi Equipaggi j e potendo eflì Accordi eiTere di tre diver-fe Claifi , cioè , alcuni a Mefe , altri a Viaggio di andata , e ritorno, o ila a traverfata , e finalmente alla Parte denominati talvolta a nolo; così fi prefcrive, che ciafchedu-na di quefte tre nature d’ Accordi , i quali valeranno come Contratti facri, e immutabili, debba chiaramente coniare dagli autentici Roli formati dal Magiilrato all’Armar. 2 Li Capitani, e Patroni, li Marinari , ed altri Individui componenti gli Equipaggi, che fi foifero accordati a Mefe, quando fiano diretti per i Viaggi del Levante, conseguiranno dai lor Parcenevoli due intiere Mefate anticipate. 3 Quelli