175 zioni ; in tali cafì la di lui difpofizione non potrà avere il minimo effetto. 2 Affinchè poi retti allontanato ogni fofpetto di {eduzione, e fia Tempre libera la volontà di chi volefle tettare, fi dichiara, che s’intenderanno egualmente nulle anche le difpofizioni fatte a favore degli Offiziali, o Marinari de’ rifpettivi Equipaggi, quando però non foffero Congiunti del Tefìatore; dovendo per altro reftar valido il Teftamento nelle altre fue parti. 3 Abbenchè al Titolo der Scrivani fiafi detto, che abbiano etti la facoltà di rogare, fi dichiara, che fe alcuno, at~ trovandofi fopra Battimenti Veneti Patentati, faceffe il proprio Teftamento tutto fcritto, e fottoferitto di fuo Carattere con il mefe, giorno, ed anno , e con l’indicazione del Battimento, fopra cui fi trovafle imbarcato, avrà etto Teftamento non oftante forza, e vigore, come fe foife dato fcritto dallo Scrivano; rilevato però il Carattere del Teftatore da due Teftimonj permeili dalle Leggi, e degni di Fede . 4 £ fc alcuno volefle tettare quando il Battimento sfat- S 2 trovaf-