130 COMMEMORI ALI, LIBRO XV Data in Roma presso S. Pietro (pridie id. Junii). — Sottoscritta : M. Ferrara, L. Russa, ed alla registrazione Gerardo (Maffei) da Volterra. Allegato : 1455, Febbraio 26. — Bolla piccola di papa Calisto III ai nobili Nicolò Vivot e Luigi Toroela cavalieri di Maiorca. Permette ad essi di percorrere con lor legni i mari spettanti alla Chiesa romana al di là della Sicilia, e di catturare per lor proprio conto tutti i navigli che portassero agli infedeli armi, ferro, legnami, viveri ed altre merci proibite. Data come sopra (IV hai. Martii). 34. — 1457, Giugno 22. — c. 40. — Rertuccio Contarmi, Marco Giustiniani, Bertuccio Soranzo, rappresentanti i negozianti veneziani in Inghilterra; Giorgio dalle Colonne, Princivalle Grillo, Simone Cattaneo, rappresentanti i negozianti genovesi ivi; Lodovico Strozzi, Simone Nori e Giovanni de’ Bardi, rappresentanti i negozianti fiorentini ; Francesco Guinigi mercante lucchese pe’ suoi cittadini, si promettono vicendevolmente in nome dei propri connazionali l’osservanza delle seguenti convenzioni, sotto pena di lire 200 di steriini a quel qualunque mercante che vi contrafacesse, restando la procedura relativa (della quale si prescrivono le modalità) affidata al collegio dei consoli e massari delle nazioni contraenti : I mercanti delle quattro nazioni si obligano, salvi casi di grave impedimento, a partire da Londra entro il 31 Dicembre venturo, con quanto posseggono in proprio o tengono per altri, portandosi a Winchester o in altro luogo dell’isola; potranno però lasciarvi le merci ora esistenti presso loro per farne la vendita a mezzo d'incaricati, e dandole in nota ai rispettivi consoli. Dal 1 Luglio in poi non potranno importar merci in Londra dall'estero, trattene quelle che ora avessero in Inghilterra, per esaurirle. Dopo la fine del 1457 non potranno far affari commerciali di sorte alcuna in Londra e sua giurisdizione. Le merci provenienti dal porto di Zelanda destinate ai detti mercanti in Londra potranno esservi sbarcate e tenute per la vendita fino al 1 Gennaio prossimo. I contraenti promettono di usare ogni loro potere perchè niun mercante italiano, siciliano, catalano o spagnuolo faccia più operazioni commerciali nella detta città e sua giurisdizione dopo il 31 Dicembre; chi ne facesse sarà escluso da ogni affare coi contraenti che dovranno tenerlo come nemico. I singoli contraenti procureranno dai rispettivi governi I' approvazione del presente accordo e 1’ ordine ai propri cittadini e sudditi di osservarlo. I consoli delle dette nazioni ingiungeranno l’osservanza del presente ai rispettivi connazionali che capitassero in Inghilterra. I mercanti obli -gati nel presente potranno fare anche dopo il 1 Gennaio venturo le consegne di merci in Londra a cui fossero già tenuti per contratto, e che non potessero esser fatte prima per cause indipendenti da loro ; tali obligazioni dovranno essere denunziate ai. rispettivi consoli. I mercanti delle nazioni contraenti si obligano a non riportare loro stanza in Londra per tre anni, salvo il comune accordo; e qui si prescrivono i modi di deliberazione pel ritorno. Non sono però vietate le venute a Londra dei singoli individui per affari non implicanti vendita o compera di merci, od operazioni di commercio, La presente sarà sotto-