6 7 Ma fe P alterazione fotte d’ aver riftretto , fempre per conoiciuta colpa d’ arbitrio , o di negligenza del Proto , le mifure fenza gli aiTenii dei Proprietarj , ficchè rettatte diminuita la capacità del Battimento ; in quetto cafo dovranno effer fcielti due Periti, uno dal Parcenevole, P altro dal Proto, ed il terzo in cafo di difeordia da eleggerli dal Magiftrato all’ Armar , per efaminare , e riconofcere la qualità del danno , onde col fondamento delle loro giurate Perizie abbia poi il Magittrato fletto a flabilire que’ rifarcimenti, che crederà di giuflizia« 8 Se poi il Proto aveife accrefciuto le convenute dimen-fioni, fenza l’aifenfo del Proprietario, egli non potrà pretendere alcun rifarcimento fuori del Contratto, e del prezzo in etto flabilito. 9 Se la Fabbrica del Battimento aveife tale difetto, che lo rendette incapace alla navigazione, retterà etto Battimento per conto del Proto Fabbricatore, il quale dovrà rifarcire li Proprietarj d’ogni danno, fpefa, ed interette , previa però fempre una Perizia di due de’ più abili Capi d’ Opera Cottruttori dell’ Arfenal , ettratti a forte dal Magiftrato all’Armar, che atteftino con loro giuramento la in-