io3 TITOLO (JNDECIMO PARCENEVOLI. 1 Jtti que’ Sudditi, che o attualmente potte-dono, o in avvenire faceiTero fabbricare, o acquiftaflero per proprio conto de’ Battimenti , faranno annoverati nel numero de’ Parce-nevoli, e come tali avranno il diritto di nominare i rifpettivi lor Capitanj, e di eiibirli a’ Magi-ttrati competenti ; falvo però Tempre 1’ efatto adempimento di tutte le condizioni ttabilite nel Titolo della fabbrica de’Battimenti, in quello de’Capitanj, e nell’altro delle Patenti. 2 Compita la fabbrica, o acquiftato alcun Battimento, farà debito del rifpettivo Parcenevole di notificarlo totto al Magiftrato all’Armar, fpecifìcando gl’ Intere flati, fe ve ne foflero, la qualità, la portata, e la denominazione del Battimento medeiimo, per etter il tutto regittrato dal Mini-ttro a ciò defìinato; fenza di che non potrà mai confe-guire la Regia Patente, nè per confeguenza ufare delle Velaste Infegne* G 4 3 Pri-