216 COMMEMORIALI, LIBRO XVI fesa fatta per mare, uno de’ contraenti giudicasse dover intervenire con navigli armati contro uno stato italiano, gli altri contribuiranno all’ armamento con 5000 ducati d’ oro il mese, metà per ciascuno, se 1’ armata fosse di almeno 20 galee ; le navi saran valutate per due galee ciascuna. Se il numero dei legni fosse minore, il contributo sarà in proporzione. Il soprappiù della spesa occorrente per la guerra marittima sarà a carico del potentato soccorso. Le milizie delle parti soccorrenti avranno alloggiamento e viveri (a prezzi correnti) nei domini della soccorsa, e trattamento pari a quelle di quest’ ultima. I contraenti si nomineranno a vicenda entro due mesi i propri collegati, protetti ecc. che ratificheranno entro 4 mesi la nominazione, ratificazione che sarà comunicata entro il mese seguente ai primi. È lasciato luogo di accedere al presente ad Ercole duca di Ferrara ecc. Per non contravvenire alla pace di Lodi del 1454 (v. n. 282 del libro XIV), se uno dei compresi nel trattato,ne offendesse alcun altro, non s’intenda violato il trattato stesso rispetto agli altri che ne sono partecipi, ma tutti questi diano aiuto all’ offeso come se 1’ offendente fosse estraneo all’ alleanza. In caso di guerra fra due dei collegati gli altri impediranno il passo sui rispettivi territori alle milizie e a mezzi d’ offesa del -1’ offensore. La presente sarà publicata solennemente dai contraenti nei propri stati il 20 corr. mese. Niuno dei collegati potrà condurre al proprio soldo condottieri o milizie di un altro senza consenso di questo ; che se uno di quei soldati fuggisse dal servizio di uno dei collegati e riparasse negli stati di un altro, quest’ ultimo restituisca al primo il disertore anche facendolo al bisogno arrestare. La presente sarà ratificata dalle parti entro 45 giorni. Per essa non potrà essere derogato ai patti della pace di Lodi suddetta. Le parti si promettono vicendevolmente 1' osservanza del presente sotto pena di 200000 due. d’ oro, e ne prestano giuramento (v. n. 77). Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella chiesetta del doge. — Testimoni : il cancellier grande Alessandro del fu Assalonne dalle Fornaci, Angelo de Castro del fu Paolo e Bartolomeo del fu Michele Cipolla di Verona, ambi dottori in leggi e cav., Francesco del fu signor Nicolò da Correggio, Francesco del fu Cedrione da Roma dott. in ambe e Pietro Figini del fu Giovanni, ambi di Milano, Pietro di Tomaso Soderini, Giovanni del fu Orsino Lanfredini, Angelo del fu Antonio Baldesii ed Alessandro di Filippo Tornabuoni, tutti e quattro di Firenze. Atti Domenico del fu Jacopo Belloni, Domenico del fu Giovanni Stella, segretari ducali di Venezia, Giovanni de Molo da Bellinzona del fu Maffiolo not. imp. e cancelliere del duca di Milano, e Antonio del fu Battista di Antonio Bartolomei not. imp. di Firenze. 77. — 1474, ind. VII, Novembre 6. — c. 89 (88). —Il doge co’suoi consigli ratifica il trattato n. 76, giurandone l’osservanza per parte della Signoria di Venezia (v. n. 78). — Esemplare pel duca di Milano. Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni tre segretari ducali. — Atti Domenico Stella. Segue annotazione che altro esemplare della suddetta ratificazione fu esteso, con leggiera modificazione pel comune di Firenze.