DOGE FRANCESCO FOSCARI 29 restituiranno le cose tolte ai supplicanti che non fossero state vendute ; essi potranno ricuperare al prezzo di vendita le alienate; si riserva ai medesimi azione giudiziaria contro i danneggiaci. Le 4000 lire imperiali da loro pagate ai milanesi per la detta taglia saranno restituite mediante rimborso di lire 400 l’anno sui redditi del comune di Treviglio; di più quest’ultimo pagherà le gravezze e fazioni per essi fino a che sia compiuta la detta restituzione. Non si può accordare ai supplicanti il rimborso delle spese in giudizio a Milano, e per prendere danari a prestito, e per essere liberati dalla prigione. Non saran tenuti a contribuire ad alcuna spesa fatta dal comune predetto mentre essi erano prigioni a Milano e lontani dalla patria. Quelle delle dette famiglie che per pagar la taglia avessero venduti beni stabili, potranno ricuperarli rimborsando il prezzo ai compratori. Data nel palazzo due. di Venezia. 81. — 1449, ind. XII, Maggio 13. — c. 36. — Ducale ai rettori del Bergamasco e della Ghiara d’Adda, colla quale si dichiara che il Collegio confermò, con qualche modificazione, le concessioni fatte dal provveditore Iacopo Lore-dano, ed altre fatte dalla Signoria nel 1446 ad istanza della comunità di Tre-viglio, ora tornata all’ obbedienza. Le concessioni del Loredano sono: La detta comunità e i suoi abitanti sono riaccolti in grazia. Quel podestà Luigi Belloni e i suoi beni saranno trattenuti fino al ritorno degli ostaggi trevigliesi da Milano e da altri luoghi ; quindi gli sarà dato salvocondotto per andarsene. Tutte le persone che si trovano in quella terra potranno restarvi o partirne senza molestia; i ribelli di Venezia avranno salvocondotto per andarsene entro tre giorni. Quegli abitanti sono assolti da ogni bando o condanna in cui fossero incorsi rispetto a Venezia, trattine i ribelli; i rei di delitti comuni torneranno nella condizione in cui erano allorché Tre-viglio si sottrasse ultimamente al dominio veneto ; risarciranno però i danni dati alle genti d’armi di Venezia al momento della defezione, se constasse che queste fossero state da alcuno di essi abitanti assicurate. Gli abitanti di Treviglio che volessero emigrare sotto altro dominio, potranno farlo, trattine i ribelli, e conserveranno i lor beni. Non si chiederà conto ad alcuno del sale e del biscotto esistenti in Treviglio quando nella scorsa estate i milanesi se ne impadronirono. Le cose e le armature che, di proprietà di stranieri, si trovassero in quella terra, appartenendo ai nemici, saranno a disposizione della Signoria e di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Quelli che restano debitori per taglie decretate da Francesco Sforza e da capitani, pagheranno il lor debito al fisco della Signoria, restando fermo il comparto già fatto da quel comune; anche i beni e denari dei nemici che si trovassero in mano d’ essi abitanti, saranno rimessi al detto fisco. Si porrà in quella terra un ufficiale giurisperito, come prescrivono gli statuti di essa. I terrazzani assenti potranno ripatriare senza molestia, e sarà loro perdonato ogni trascorso, salve le eccezioni sopraenunciate. Si rivederanno le concessioni fatte a Treviglio nel 1446 (v. n. 311 del libro XIII). Quella terra pagherà allo stato 1000 fiorini ossia 500 ducati prima del 15 del mese ; più