iB Sarà egualmente pagato il Nolo anche ¡delle Mercanzìe ^ che il Capitanio fotte flato eoilretto di vendere per vettovagliare, o acconciare, o per altre indifpenfabili neceffi-tà del Battimento, come all’Articolo 46° del Titolo Capitani ; purché però ne iia tenuto conto il più efatto, e della quantità, e del valore al prezzo , che correiTe nel Luogo del loro difcarico. 19 Succedendo una qualche interdizione di Commercio per ordine Pubblico, i Contratti di Noleggio de’ Battimenti deftinati per i Luoghi interdetti, ma non per anche partiti, non avranno effetto; e foltanto faranno tenuti li Noleggiatori di pagare al Battimento le fpefe, tanto del Carico, che dello Scarico delle Merci, che vi foilero fiate di già introdotte. 20 Ma fe il Naviglio fotte di già in cammino, e foffe obbligato per una tal interdizione di tornar addietro con il fuo Carico, il Noleggiatore non potrà effer obbligato, che a pagare il folo Nolo di Andata, ancorché il Naviglio foffe flato noleggiato d’Andata, e Ritorno. ai Nel /