38 COMMEMORIALI, LIBRO XIV cascia, Antonio del Conte, Pietro de’ Cittadini, Stefano de Rabii, Agostino da Terzago, Stefano de’ Bilii, Paolo de’ Lignacci, capitani e difensori della libertà del comune di Milano, e davanti a Nicolò Arcimboldi vicario di provvigione, dietro proposta di quest’ ultimo, dà ai detti capitani tutti i poteri del consiglio stesso, con facoltà di fare paci, guerre, alleanze, nominare rappresentanti ecc. ; e di trattere ogni cosa senza partecipazione d’altro magistrato ; il tutto senza pregiudizio della libertà del comune. E il loro operato non potrà essere sindicato se non in quanto vi avesse ad essere baratterìa (v. n. 100). Fatto come il n. 61, nella gran sala posteriore aperta presso il giardino. — Testimoni: Giovanni del fu Guglielmo Giramo, Cristoforo del fu Pietro da No-vate, notai, Leonardo del fu Biagio de Ciserio, Ambrogio de’ Suganapi del fu Agostino e Giovanni del fu Lancellotto de’ Tuti, tutti di Milano. — Atti Ambrogio del fu Ambrogio Sommaruga not. imp. e dell’ufficio di provvigione, e Pe-trolo Buzio not. imp. e cancelliere dei deputati in Camposanto per la concordanza delle porte. 1449, Settembre 20. — V. 1450, marzo 4, n. 126. 98. — 1449, ind. XII, Settembre 24. — c. 41.— Maddalino del fu Giusto Contarmi. Andrea del fu Michele Morosini e Nicolò di Vito da Canale dottore in arti ed in ambe, procuratori del doge, della Signoria e del comune di Venezia, facienti anche pei collegati, fautori ecc. dei medesimi, e il procuratore del comune di Milano nominato nel n. 61, anche pei collegati e aderenti di esso comune, pattuiscono: È fatta pace inviolabile fra Venezia e Milano. Esse si rimettono vincendevolmente tutti i danni, ingiurie ecc. datesi scambievolmente, anche nelle persone e cose dei rispettivi alleati e dipendenti. Promettono di non offendersi l’una l’altra direttamente o indirettamente. Crema e tutto il suo territorio resterà a Venezia. Questa avrà pure la Ghiara d’ Adda e tutti i paesi al di quà dell’ Adda, che sarà il confine fra i due dominii dal ponte di Lecco in qua; avendo ognuno metà dell’acqua; il signore della sponda avrà giurisdizione sui porti del fiume che vi si trovano. Il comune di Milano sarà signore di tutto il territorio e delle giurisdizioni che gli appartennero di diritto e per consuetudine al di là dell' Adda, promettendo i rappresentanti di Venezia che questa procurerà la restituzione a quello di tutte le terre e luoghi che gli spettano e che ora sono in potere di Francesco Sforza e dei suoi fautori. Como e Lodi coi loro territori e dipendenze apparterranno a Milano ; pei luoghi ora tenuti dallo Sforza e dai suoi, Venezia procurerà come sopra. Milano poi rimborserà lo Sforza dei pagamenti fatti a Carlo Gonzaga, per mezzo del quale ebbe Lodi, e i conti saranno liquidati da Venezia, che deciderà sui modi e i tempi del rimborso. Lo Sforza godrà del beneficio del presente trattato se entro sei giorni dalla notificazione vi assentirà, e se entro 20 restituirà i luoghi in questo specificati. Al conte poi resteranno Cremona col suo territorio al di quà del-1’ Adda, Pavia, Piacenza e Parma con tutti i loro territorii, come pure tutte le terre e i luoghi che ora tiene oltre il Ticino ed il Po. Potendo, se lo Sforza non